L’Inps, con circolare n. 109 del 5 ottobre, illustra le novità introdotte dal D.M. n. 33/2022 in materia di individuazione dei criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale straordinaria, richiedibile da parte dei datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, con particolare riguardo ai criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) per le causali straordinarie di:
- riorganizzazione aziendale (compresa quella legata a processi di transizione);
- crisi aziendale (compresa quella derivante da evento improvviso e imprevisto);
- contratto di solidarietà.
L’Istituto, inoltre, in merito alla cumulabilità tra gli interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale precisa che il cumulo è possibile laddove i lavoratori interessati dai due diversi trattamenti, per l’intero periodo di coesistenza degli interventi, siano comunque diversi e precisamente individuati tramite specifici elenchi nominativi.
Il cumulo dei due trattamenti è da intendersi applicabile ai datori di lavoro destinatari del FIS che, occupando mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente, dal 1° gennaio 2022, rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione straordinaria e, quindi, possono richiedere al FIS l’assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa ordinarie.
L’Inps ha altresì predisposto i format da utilizzare in relazione alle diverse causali per cui è possibile richiedere l’assegno di integrazione salariale.