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Sicurezza nei luoghi di lavoro: prevenzioni incendi

A settembre 2021, il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti Decreti in materia di antincendio, definendo i nuovi criteri di Prevenzione Incendi nei luoghi di lavoro, in sostituzione del DM 10 Marzo 1998, che sarà abrogato il 29 Ottobre 2022.

Di seguito si riportano brevemente le indicazioni presenti nei tre Decreti.

D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli)

Entrata in vigore: 25/09/2022

Il Decreto Ministeriale stabilisce quanto segue:

  1. Qualificazione dei tecnici manutentori
  2. Registro dei controlli

Per tutte le attività dovrà essere istituito un apposito registro su cui segnare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione e sorveglianza (a cura di personale interno) periodici effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA=Gestione Sicurezza Antincendio)

Entrata in vigore: 04/10/2022

Il Decreto Ministeriale stabilisce quanto segue:

  1. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.
    È compito del datore di lavoro predisporre un Piano di Emergenza per i seguenti luoghi di lavoro:
    • a. con almeno dieci lavoratori (condizione già prevista dal 10/03/98);
    • b. rientranti nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (condizione già prevista dal 10/03/98) – attività soggette ai controlli dei VVF (CPI).
    • c. con più di cinquanta persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero dei lavoratori (nuova condizione).
  2. Corsi di formazione addetti antincendio:
    Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e relativi corsi di aggiornamento che andranno ripetuti almeno ogni cinque anni.
    Come nella precedente normativa, sono presenti tre livelli di rischio (i corsi di tutti i livelli di rischio prevederanno una parte pratica):
    • Livello 1 (ex rischio basso)
    • Livello 2 (ex rischio medio)
    • Livello 3 (ex rischio elevato).

D.M. 3 settembre 2021 (Decreto Minicodice)

Entrata in vigore: 29/10/2022

Il decreto stabilisce criteri semplificati per la Valutazione del Rischio di Incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio, che sono quelli ubicati in attività non soggette ai controlli dei VVF (CPI), aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

  • affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • non devono essere presenti o trattati materiali combustibili in quantità maggiori rispetto a 900 MJ/m2;
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Per questi luoghi di lavoro, la Valutazione del Rischio Incendio deve essere redatta con i criteri semplificati indicati nel D.M. 03/09/2022 (Minicodice).

Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle disposizioni dello stesso avverrà con le modalità previste dal D.Lgs 81/2008 smi (art. 29 com. 3) ossia in caso di modifiche del processo produttivo, della organizzazione del lavoro e della evoluzione della tecnica.

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