Esonero contributivo per il rientro dalla maternità: pubblicata la circolare Inps

Con la circolare 102 del 19/9/22 l’Inps disciplina la misura introdotta con la legge di Bilancio 2022 riguardante l’esonero dal versamento dei contributi, per la sola quota a carico delle lavoratrici madri, dopo il rientro dalla maternità. L’esonero consiste in una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dalla lavoratrice per un periodo massimo di 12 mensilità che decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro nel posto di lavoro.

Le lavoratrici che possono accedere al beneficio sono tutte le lavoratrici madri del settore di lavoro privato (anche del settore agricolo) a tempo indeterminato o determinato, full time o part time, apprendistato, lavoro intermittente e lavoro domestico che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. A tal proposito l’Inps precisa che l’esonero contributivo in esame spetta anche al rientro della lavoratrice dal periodo di interdizione post partum e nelle ipotesi in cui essa fruisca anche del congedo parentale. In tutti i casi il rientro deve avvenire entro la data del 31 dicembre 2022.

L’agevolazione non rientra negli aiuti di Stato, non assume la natura di incentivo all’assunzione per cui non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione e non è subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva.
L’esonero contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente ed è cumulabile con l’esonero dello 0,8%. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti per l’applicazione di entrambe le misure, la quota di contribuzione a carico della lavoratrice potrà essere ridotta del 50% e, sulla quota di contribuzione residua a carico della lavoratrice, potrà essere operata l’ulteriore riduzione di 0,8 punti percentuali. Analoghe considerazioni circa la cumulabilità valgono per l’incremento dell’1,2%.

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