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Decreto trasparenza: prime importanti indicazioni da parte dell’I.N.L.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.), a pochi giorni dall’entrata in vigore (13 agosto 2022) degli obblighi di informazione previsti dal Decreto Trasparenza, fornisce importanti chiarimenti, rinviando a successive indicazioni per quanto riguarda le altre novità contenute nel decreto (durata massima del periodo di prova per i rapporti a termine, cumulo di impieghi, prevedibilità minima del lavoro, transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili e formazione obbligatoria).

Si sottolinea che i chiarimenti forniti dall’I.N.L. recepiscono le istanze avanzate da Confcommercio di  ridimensionare la portata e l’impatto dei nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro.

In particolare, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che, in considerazione delle norme in vigore che già  prevedono la consegna del contratto individuale di lavoro o di copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro contenente le principali informazioni relative al rapporto di lavoro richieste dal Decreto Trasparenza, la “relativa disciplina di dettaglio potrà essere comunicata attraverso il rinvio al contratto collettivo applicato o ad altri documenti aziendali, qualora gli stessi vengano contestualmente consegnati al lavoratore ovvero messi a disposizione secondo le modalità di prassi aziendale.”

Modalità di comunicazione delle informazioni

L’I.N.L., in merito alla possibilità prevista dalla norma di fornire le informazioni in formato “elettronico”, in alternativa al formato cartaceo, esemplifica alcune modalità di comunicazione ritenute valide:

  • e-mail all’indirizzo personale comunicato dal lavoratore;
  • e-mail all’indirizzo aziendale messo a disposizione dal datore di lavoro;
  • pubblicazione sulla rete intranet aziendale a cui si può accedere tramite password personale del  lavoratore.

L’I.N.L. precisa inoltre che, a prescindere dalle modalità utilizzate per trasmettere le informazioni, il mancato assolvimento dell’obbligo di conservazione  per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro sia delle informazioni fornite che della prova della loro trasmissione o ricezione da parte del lavoratore comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di informazione da un minimo di 250 a un massimo di 1.500 Euro per ogni lavoratore.

Informazioni compatibili con i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa che le informazioni compatibili con i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa da fornire in ogni caso sono le seguenti:

  • l’identita’ delle parti;
  • il luogo di lavoro;
  • la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  • l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore (qualora previsti dalla contrattazione collettiva applicata) o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  • la data di inizio del rapporto di lavoro;
  • la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso.

Informazioni da fornire ai prestatori di lavoro occasionale ai sensi del D.L. 50/2017 (PrestO)

In merito alle prestazioni occasionali ai sensi del D. L. 50/2017 l’I.N.L. precisa che l’obbligo informativo si assolve consegnando o trasmettendo in formato elettronico prima dell’inizio di ciascuna prestazione una dichiarazione contenente gli stessi dati inseriti almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa sulla piattaforma informatica dell’Inps o comunicati tramite contact center, ovvero:

  • i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
  • il luogo di svolgimento della prestazione;
  • l’oggetto della prestazione;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
  • il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell’arco della giornata.

Sanzioni

La circolare dell’I.N.L. precisa che alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250 Euro ad un massimo di 1.500 si applicano le norme relativa alla diffida, che consentono di sanare la violazione entro il termine di 30 giorni dall’accertamento e di accedere al beneficio del pagamento della sanzione in misura minima (250 Euro) entro i 15 giorni successivi.

Circolare n. 4 del 10 agosto 2022

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