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Decreto aiuti bis: le principali novità per i datori di lavoro

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 10 agosto entra in vigore l’atteso Decreto Aiuti Bis.
Vediamo le principali novità di interesse per i datori di lavoro.

RIDUZIONE DELL’1,20% DEI CONTRIBUTI INPS PER I DIPENDENTI DA LUGLIO A DICEMBRE 2022

Con l’obiettivo di tagliare il cuneo contributivo, il Decreto Aiuti-bis riduce ulteriormente per l’anno 2022 dell’1,20% l’aliquota dei contributi Inps dovuti sulle retribuzioni da luglio a dicembre 2022 (tredicesima mensilità inclusa) dai lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile annua fino a 35.000 Euro.

Questa misura si aggiunge all’esonero contributivo dello 0,80% introdotto dalla legge di Bilancio 2022 – portando così la riduzione dei contributi da luglio a dicembre 2022 al 2% – e determinerà l’incremento delle retribuzioni nette senza alcun costo aggiuntivo per le imprese.

L’applicazione della riduzione contributiva potrà avvenire con le modalità operative che saranno emanate dall’Inps.

INCREMENTO A 600 EURO DEL TETTO DI ESENZIONE FRINGE BENEFIT

Per l’intero periodo d’imposta 2022 è più che raddoppiato, da 258 a 600 euro, il tetto di esenzione dei fringe benefit aziendali.

Si tratta dei beni e servizi ceduti ai dipendenti (anche a singoli dipendenti), come ad esempio buoni spesa e buoni carburante, il cui valore non costituisce reddito da lavoro ed è quindi esente da contribuzione e da tassazione.

La novità consiste nel fatto che, per far fronte al “caro bollette”, per la prima volta sono esenti anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, energia elettrica e gas. 

Si ricorda che per il 2022 è stata prevista l’ulteriore esenzione di 200 Euro relativa esclusivamente ai buoni carburante ceduti gratuitamente dai datori di lavoro ai dipendenti.

INDENNITÀ UNA TANTUM 200 EURO PER I DIPENDENTI FINORA ESCLUSI

Si prevede l’estensione dell’indennità una tantum di 200 Euro a favore dei dipendenti che, non avendo beneficiato nel primo semestre 2022 dell’esonero contributivo dello 0,80%  (in quanto assenti con copertura   figurativa dall’INPS, ad esempio per malattia, maternità o cassa integrazione), non possedevano i requisiti previsti dal primo Decreto Aiuti per usufruire dell’indennità una tantum.

L’indennità sarà erogata, in via automatica dai datori di lavoro, nella retribuzione di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di non aver beneficiato dell’indennità e di essere stato interessato da eventi con copertura della contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps. 

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