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Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore

Con la circolare n. 4753 del 26 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori indicazioni applicative finalizzate ad una attività di prevenzione più incisiva con riguardo ai rischi da stress termico causati da questo anomalo innalzamento della temperatura.

L’art. 28 del d.lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui rientrano anche le temperature elevate.

In ragione quindi della valutazione del rischio “microclima”, devono essere predisposte opportune misure di prevenzione che permettano di ridurre al minimo i rischi connessi a questi eccessi termici e che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, provocando conseguenze sulla salute, malesseri, riducendo la capacità di attenzione dei lavoratori e quindi aumentare il rischio infortuni.

Particolarmente esposti sono coloro che svolgono attività lavorativa all’aperto (in via principale edilizia e agricoltura) e coloro che sono impegnati in ambienti chiusi e senza ventilazione adeguata.

Di conseguenza, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si ritiene che si debba procedere non solo ad emettere il verbale di prescrizione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, in combinato disposto con l’art. 28, co 2, lett. a) (assenza della valutazione del rischio “microclima”), ovvero lett. b) (mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione) del medesimo d.lgs., ma anche ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell’art. 55 del c.p.p.

Quest’ultimo comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.

I lavori potranno riprendere non appena il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.

Per la valutazione del rischio del microclima e relativo aggiornamento del Documento di valutazione del rischio siete invitati a contattare l’Ufficio Ambiente al seguente numero: 051.6487659 o tramite mail a ambiente@ascom.bo.it

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