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Maternità / paternità e conciliazione tra lavoro e vita privata: novità dal 13 agosto

Dal 13 agosto 2022, con la pubblicazione del Dlgs.105/2022, entreranno in vigore le nuove norme volte conciliare attività lavorativa e vita privata per i genitori, al fine di realizzare la condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare in attuazione della Direttiva UE 2019/1158.

Congedo di paternità obbligatorio

Il decreto prevede la possibilità di fruizione del congedo obbligatoria della durata di 10 giorni  da parte dal padre lavoratore nel periodo compreso tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto (sia in caso di nascita, sia in caso di morte perinatale del bambino), oltre al raddoppio fino ad un massimo di 20 giorni in caso di parto plurimo.

Congedo parentale

La durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo o al genitore unico affidatario dei figli aumenta da 10 a 11 mesi. Ferma restando la durata massima complessiva fruibile da entrambi i genitori (10 o 11 mesi a seconda che il padre lavoratore fruisca di almeno 3 mesi continuativi), l’indennità è fissata in misura pari al 30% della retribuzione per un periodo complessivo di 9 mesi, di cui 3 mesi non trasferibili e fruibili in esclusiva da ciascun genitore (per un totale di sei mesi), a cui si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro. Inoltre l’indennità spetta fino ai 12 anni di età del bambino, indipendentemente dal reddito del richiedente. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

Il nuovo decreto estende, inoltre, il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Priorità per il lavoro agile

I datori di lavoro sono tenuti a dare priorità alle richieste di svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.

Sanzioni

Sono previste sanzioni per i datori di lavoro che ostacolano la fruizione del congedo di paternità obbligatoria.

Ai datori di lavoro che hanno ostacolato la fruizione dei diritti e delle agevolazioni in favore della genitorialità nei due anni precedenti è inoltre precluso il riconoscimento della certificazione della parità di genere.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sindacale Tel. 0516487402 – e mail sindacale@ascom.bo.it

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