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Esonero contributivo settore agenzie di viaggi e tour operator

L’Inps con la Circolare n. 89 del 27/7/2022 ha fornito le indicazioni operative per l’applicazione dell’esonero contributivo previsto dal D.L. n.4/2022, art. 4, c. 2-ter a favore dei datori di lavoro dei settori agenzie viaggi e tour operator.

Misura e beneficiari dell’esonero

L’agevolazione consiste nell’esonero totale dal versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro dei suddetti settori, a cui l’Inps ha attribuito entro il 30/6/2022 il codice di autorizzazione (CA) “2J”, relativi a tutti i rapporti di lavoro subordinato con svolgimento, anche parzialmente, nel periodo di cinque mesi compreso tra aprile 2022 ad agosto 2022.

Termini e condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero può essere fruito entro il 31/12/2022 e la sua applicazione non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione ma alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Indicazioni operative

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere entro il 9 settembre 2022 la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER” disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” sul sito www.inps.it.

Coordinamento con altri incentivi

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, laddove sussista un residuo di contribuzione sgravabile e a condizione che non sia previsto un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sindacale Tel. 0516487402 – e mail sindacale@ascom.bo.it

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