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Dal 13 agosto 2022 nuovi obblighi di informazione ai lavoratori sulle condizioni di lavoro

Per i rapporti di lavoro instaurati dal 13 agosto 2022, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 104/2022 (che attua la Direttiva UE 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea), i contratti di lavoro individuale dovranno contenere una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste dal D. Lgs. 152/1997.

Tra le informazioni aggiuntive da fornire si segnalano:

  • la durata del periodo di prova, se previsto;
  • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  • la durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
  • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  • l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  • la programmazione dell’orario normale di lavoro (es. dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30) e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

MODALITA’ E TERMINI DI ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Il rispetto dei nuovi obblighi di informazione potrà avvenire:

  • contestualmente all’instaurazione del rapporto di lavoro e prima dell’inizio dell’attività lavorativa tramite la consegna al lavoratore, alternativamente:
    • del contratto individuale di lavoro redatto per iscritto;
    • della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
  • entro i sette giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa mediante consegna di un’integrazione (si segnala che il periodo di prova affinché sia valido dovrà comunque essere pattuito prima dell’inizio del rapporto di lavoro);
  • entro i 30 giorni successivi all’inizio della prestazione lavorativa mediante consegna di un’integrazione limitatamente alle seguenti informazioni:
    • nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena sia nota;
    • il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
    • la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
    • la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
    • il C.C.N.L. applicato;
    • gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro.

Si evidenzia che i nuovi obblighi di informazione ai lavoratori riguardano tutti i rapporti di lavoro con l’esclusione dei:

  • rapporti di lavoro autonomo;
  • rapporti di lavoro con una durata effettiva pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;
  • rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale; 
  • rapporti di collaborazione prestati nell’impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi

APPLICAZIONE AI RAPPORTI DI LAVORO IN ESSERE

La nuova normativa trova applicazione ai rapporti di lavoro già in essere alla data del 1° agosto 2022. A seguito di richiesta scritta del lavoratore, per tali rapporti il datore di lavoro è tenuto a fornire, aggiornare o integrare le informazioni entro 60 giorni.

SANZIONI

In caso di accertamento da parte dell’Ispettorato del Lavoro, a seguito di denuncia del lavoratore, del  mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento degli obblighi di informazione è prevista una sanzione amministrativa da un minimo di 250 euro ad un massimo di 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.

MODIFICA SUCCESSIVA ALL’ASSUNZIONE DEGLI ELEMENTI OGGETTO DI INFORMAZIONE

Il datore di lavoro e il committente sono tenuti a comunicare per iscritto al lavoratore, entro il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica, qualsiasi variazione degli elementi già oggetto di informazione, che non dipenda da modifiche di norme e disposizioni legislative o regolamentari, ovvero della contrattazione collettiva.

Il D. Lgs. 104/2022 prevede inoltre norme relative a:

  • informazioni da fornire in caso di prestazioni di lavoro all’estero;
  • cumulo di rapporti di lavoro da parte di uno stesso lavoratore;
  • prevedibilità minima del lavoro (tutele in favore dei lavoratori nelle ipotesi in cui l’organizzazione del lavoro sia interamente o in gran parte imprevedibile);
  • richieste dei lavoratori di transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili;
  • divieto di licenziamento e di trattamenti pregiudizievoli del lavoratore conseguenti all’esercizio dei diritti previsti dal decreto.

Ci riserviamo ulteriori approfondimenti anche alla luce dei necessari chiarimenti da parte degli Enti competenti in merito al dettaglio delle informazioni da fornire.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Sindacale Tel. 0516487402 – e mail sindacale@ascom.bo.it

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