In recepimento della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il 22 giugno scorso il Governo ha comunicato l’approvazione del c.d. «Decreto Trasparenza».
In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, e dell’entrata in vigore del provvedimento, riassumiamo di seguito le disposizioni più importanti.
Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali.
Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve (pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive).
È ampliato notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi (salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati).
Oltre ai dati tipici del rapporto – come la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova (se previsto), l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro – il datore deve, tra l’altro, comunicare anche la formazione destinata al lavoratore, la durata delle ferie e dei congedi retribuiti, la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti, le condizioni per modificare i turni di lavoro (in presenza di orari prevedibili) e gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi.
Provvederemo a fornire ulteriori informazioni dopo l’ uscita del provvedimento , quando sarà noto il testo definitivo delle disposizioni.