L’Agenzia Entrate, con circolare n. 27/E del 14/07/2022, ha fornito chiarimenti in merito al buono carburante – introdotto dal DL 21/2022, convertito nella L 51/2022 – di valore massimo pari a 200 €, che il datore di lavoro può decidere di erogare ai dipendenti limitatamente all’anno 2022, beneficiando dell’esenzione contributiva e fiscale in busta paga.
Di seguito si evidenziano i principali chiarimenti:
- l’agevolazione è applicabile da parte dei datori di lavoro che operano nel settore privato, compresi gli enti pubblici economici, i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi;
- i potenziali beneficiari sono i lavoratori con reddito di lavoro dipendente;
- il buono è erogabile non solo alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee, ma anche ad personam;
- il buono è integralmente deducibile;
- l’erogazione può riguardare tutti i tipi di carburante per l’autotrazione (benzina, gasolio, GPL, metano), nonchè la ricarica di veicoli elettrici;
- il superamento della soglia di € 200 comporta l’imponibilità contributiva e fiscale dell’intero valore del buono;
- il buono è un’ulteriore agevolazione oltre a quanto già previsto per i beni ceduti e servizi prestati entro il limite di 258,23 € annue;
- è possibile erogare il buono entro il 12 gennaio 2023.