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Esterometro: dall’1.7.2022 nuova modalità di invio

A decorrere dall’1.7.2022 trova applicazione la nuova modalità di invio all’Agenzia delle Entrate delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.

In luogo della comunicazione trimestrale è previsto l’invio puntuale tramite SDI ( Sistema di Interscambio)  delle singole operazioni effettuate / ricevute utilizzando il formato della fattura elettronica.

A tal fine i dati relativi alle cessioni / prestazioni rese, vanno inviati :

  • entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione
  • entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, in caso di fattura differita.

I dati relativi agli acquisti / prestazioni ricevute, vanno inviati:

  • entro il 15esimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento / effettuazione dell’operazione;

utilizzando gli specifici “Tipo documento” resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

L’obbligo riguarda i soggetti passivi tenuti alla emissione della fattura elettronica.

Pertanto rientrano in tale obbligo anche i soggetti forfettari che dal 1° luglio 2022 sono obbligati all’emissione della fattura elettronica avendo conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.

Sono escluse dall’esterometro le operazioni documentate da:

  • bolletta doganale;
  • fattura elettronica;
  • di acquisto di beni e servizi non rilevanti ai fini IVA in Italia di importo non superiore a € 5.000. (considerando la singola operazione)

Per le operazioni effettuate fino al 30.6.2022, l’esterometro va inviato con periodicità trimestrale, entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

I nostri uffici sono a disposizione per l’espletamento del servizio.
Per ulteriori informazioni potete contattare il vostro consulente di riferimento.

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