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Modifiche al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto Covid-19

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid 19 negli ambienti di lavoro

Scheda tecnica di approfondimento

Premessa del Protocollo

Viene intanto ricordata e sottolineata l’importanza, in considerazione degli esiti del monitoraggio sulla perdurante circolazione delle varianti del virus Sars-Cov-2 ad alta trasmissibilità, di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro per la specifica tutela dei lavoratori.

Viene poi confermato il punto essenziale del documento condiviso, secondo cui il virus Sars-Cov-2 rappresenta “un rischio biologico generico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono ed attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria”

Il Protocollo semplifica il precedente e interviene in modo innovativo sulla questione dell’uso delle mascherine che, in via generale, non sono obbligatorie ma che potranno diventarlo, per particolari condizioni che saranno di seguito specificate.

Viene poi confermato che il Protocollo, aggiornato con le disposizioni più recenti, costituisce una linea guida in base a cui le aziende dovranno aggiornare i propri protocolli di sicurezza anticontagio, anche in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Informazione

L’informazione circa la consapevolezza, da parte del lavoratore, delle restrizioni dell’accesso in azienda è stata aggiornata in considerazione delle modifiche normative intervenute, ponendola ora in relazione con le nuove disposizioni in tema di isolamento e autosorveglianza (art. 10-ter del D.L. 52/21 e circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022/ prot.19680).

E’ stata quindi eliminata la previsione relativa alla mascherina chirurgica, non più considerata dal 30 aprile u.s. un dispositivo di protezione individuale, facendosi ora esclusivo riferimento alle mascherine facciali filtranti FFP2, ritenute DPI ai fini del d.lgs. 81/08.

Pertanto la mascherina chirurgica, ai fini del Protocollo e in termini di tutela del datore di lavoro, non può più essere considerata una misura efficace.

Modalità di ingresso nei luoghi di lavoro

Viene confermata la disposizione secondo cui il datore di lavoro può – sempre facoltativamente – misurare la temperatura corporea all’accesso al luogo di lavoro.

Controllare la temperatura al momento dell’entrata consente, infatti, di precludere l’ingresso del dipendente sul luogo di lavoro, evitando così sia che il sintomo (già presente ma non verificato) possa poi essere denunciato durante la permanenza sul lavoro (incrementando le possibilità di contagio con gli altri lavoratori ), sia le problematiche collegate alla gestione di persona sintomatica sul luogo di lavoro.

In relazione a ciò viene mantenuta la nota concordata a suo tempo con il Garante della privacy che consente tale misura e descrive le garanzie da adottare in occasione di tale verifica.

Per quanto riguarda le modalità di rientro al lavoro dopo l’infezione da virus, viene fatto riferimento all’art. 4 del D.L. 24/22 e alla richiamata circolare del Ministero della Salute del 30 marzo 2022/ prot.19680.

Gestione degli appalti

In una logica di semplificazione, sono state eliminate le restrizioni riguardanti l’accesso dei fornitori, degli autisti e servizi igienici loro dedicati, nonché le riduzioni dell’accesso per i visitatori.

Pur essendo caduta la parte relativa al servizio di trasporto eventualmente organizzato dall’azienda, resta fermo che comunque, qualora venga attivato il trasporto, ai lavoratori dovranno essere messe a disposizione mascherine FFP2 (per compresenza di più lavoratori in spazi ristretti e per un tempo determinato o per presenza di un lavoratore fragile).

Per quanto riguarda l’appalto, viene uniformato il comportamento dei lavoratori dell’azienda in appalto con quello dei lavoratori dell’azienda committente, e pertanto tutti dovranno rispettare il protocollo di quest’ultima.

Pulizia e sanificazione in azienda, ricambio dell’aria

Restano confermate le misure presenti nel protocollo precedente.

Per ciò che concerne la sanificazione, sono state confermate le indicazioni relative, considerato che ormai i sistemi di sanificazione fanno parte della gestione ordinaria della pulizia degli ambienti di lavoro e la minore diffusione della mascherina (non più obbligatoria, se non in determinate circostanze) possono comportare una maggiore diffusione del virus.

Precauzioni igieniche personali

Restano confermate le misure presenti nel protocollo precedente.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Come già precedentemente evidenziato si tratta del punto di maggior cambiamento rispetto al precedente documento condiviso.

Viene chiarito che l’uso della mascherina nei luoghi di lavoro non è più obbligatorio, ma resta pur sempre un presidio importante per la prevenzione del contagio e che l’utilizzazione volontaria da parte dei lavoratori è legata al ricorrere di alcune condizioni particolari di rischio, quali:

  • contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o
  • aperti al pubblico o
  • dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Il Protocollo parte dalla osservazione che la recente normativa ha fatto venire meno in via generalizzata l’obbligo dell’uso della mascherina, con le uniche ipotesi di eccezione riferite al settore dei trasporti (ad esclusione di quello aereo) e al settore della sanità.

Questo venir meno dell’obbligo va, però, legato al quadro epidemiologico, ancora perdurante e purtroppo in rialzo e, pertanto, sono state individuate le fattispecie soprarichiamate per le quali la mascherina FFP2 costituisce “un presidio importante” a fini precauzionali.

In tale contesto, il Protocollo pone a carico del datore di lavoro esclusivamente l’obbligo di assicurare la disponibilità delle mascherine FFP2 e non quello di vigilare sul loro effettivo utilizzo.

Il lavoratore viene cioè lasciato libero di utilizzare la mascherina “autogestendosi” in una logica collaborativa e nella consapevolezza che, soprattutto in particolari circostanze, sono ancora presenti rischi per la salute.

La disponibilità della mascherina FFP2 va assicurata a tutti i lavoratori e non solamente a quelli esposti alle situazioni particolarmente rischiose in precedenza richiamate.

Tuttavia possono comunque essere presenti contesti particolarmente critici nei quali, nonostante la possibilità di autodeterminazione del lavoratore, risulta necessario adottare misure più stringenti.

Per tali casi nel Protocollo viene previsto che il medico competente o il RSPP possono indicare, sul piano tecnico o organizzativo e in modo specifico, che l’uso della mascherina viene reputato necessario.

In presenza di tali indicazioni, il datore di lavoro può imporre l’uso della mascherina ai lavoratori interessati e vigilare sull’osservanza di tale prescrizione.

Gestione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, distributori di bevande e/o snack) e organizzazione aziendale

Anche in considerazione della ripresa dei contagi, è stato ritenuto opportuno mantenere ferme le misure già Previste nel precedente protocollo.

E’ venuto poi meno il punto relativo alla organizzazione aziendale (turnazione, trasferte,  modalità di lavoro), fermo restando che il ricorso al lavoro agile resta pur sempre una forma flessibile ed efficace.

Gestione entrata ed uscita dei dipendenti e spostamenti

Vengono mantenute ferme le misure già presenti, essendo l’entrata e uscita dei lavoratori occasione di possibili forme di assembramento.

Per quanto riguarda le riunioni ed eventi interni  sono cadute le precedenti restrizioni.

Si ricorda poi, relativamente alla formazione, che l’art. 9-bis del D.L.24/22 dispone che, nelle more dell’adozione dell’Accordo unificato Stato Regioni di cui al D.L. 146/21, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza può essere erogata sia in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali sia previsto l’addestramento o una prova pratica, che ovviamente dovranno svolgersi in presenza.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Non sono presenti modifiche particolari, oltre il richiamo all’uso della mascherina FFP2 invece che alla mascherina chirurgica prevista in precedenza.

Sorveglianza sanitaria/medico competente

Non sono state apportate modifiche particolari e resta confermata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori fragili che, salvo ulteriori proroghe, è in scadenza al 31 luglio p.v.

Restano inalterate le indicazioni già presenti nel precedente documento relativamente alle verifiche mediche da effettuarsi al momento del rientro dopo infezione con ricovero ospedaliero.

Lavoro agile

E’ stata ribadita dalle Parti sociali la necessità di una proroga del lavoro agile emergenziale anche attraverso una nuova specifica disposizione di legge.

Lavoratori fragili

Anche su tale punto è stata richiesta una proroga delle disposizioni che individuano le specifiche misure di tutela.

Aggiornamento del protocollo

Vengono ripresi i precedenti contenuti, relativamente alla costituzione dei comitati per l’applicazione e la verifica delle misure del Protocollo, comitati che potranno essere aziendali, territoriali o in mancanza delle prime due ipotesi, sottoscritti a livello territoriale o settoriale dai soggetti firmatari anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e altri soggetti istituzionali coinvolti per il contrasto alla diffusione del virus.

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