Il “Decreto Semplificazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 giugno c.a., prevede la semplificazione delle procedure previste per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, ai fini dell’ingresso dei cittadini non comunitari in Italia.
Le modifiche si applicano al DPCM del 21 dicembre 2021 (c.d. Decreto flussi 2021) e al successivo Decreto Flussi 2022, di prossima emanazione, che viene così annunciato ufficialmente.
Semplificazione nulla osta al lavoro cittadini extracomunitari
Il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione si riduce da 60 a 30 giorni (decorrenti, per le istanze presentate a seguito del decreto flussi 2021, dal 22 giugno 2022).
Per i lavoratori stagionali resta salva l’applicazione del silenzio assenso al ricorrere delle seguenti condizioni:
- la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei 5 anni precedenti a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- l lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.
Decorso il sopracitato termine di 30 giorni, il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi e consente lo svolgimento dell’attività lavorativa sul territorio italiano anche senza il rilascio preventivo del visto d’ingresso dal Paese di origine e della sottoscrizione del contratto di soggiorno con il datore di lavoro presso lo Sportello Unico (al sopravvenuto accertamento di elementi ostativi si avrà la revoca del nulla osta)
Le suddette disposizioni si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito del Decreto Flussi 2021, nei limiti quantitativi previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° maggio 2022.
Entro tale data, i cittadini stranieri devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;
- aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della Legge 68/2007, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
Dopo il rilascio del nulla osta, il datore di lavoro può concludere il contratto di lavoro senza la necessità dell’accertamento delle condizioni sopra menzionate, in quanto esse saranno verificate in seguito dallo sportello unico per l’immigrazione al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno. In caso di successivo accertamento negativo, si avrà la revoca del nulla osta e dell’eventuale visto a qualsiasi titolo rilasciato, nonché la risoluzione di diritto del contratto di lavoro.