L’INPS, con circolare n. 73 del 24/06/2022, ha fornito indicazioni in merito al riconoscimento del bonus di 200 euro ai lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell’anno 2022, hanno beneficiato, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo (0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali IVS) previsto dall’art. 1, c. 121 della L. 234/2021.
L’indennità deve essere erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di luglio, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31/08/2022.
Il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di cui alla Legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro, individuato dal DL 50/2022 nel primo quadrimestre dell’anno 2022, è stato esteso, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, e risulta dal 01/01/2022 al 23/06/2022.
L’indennità spetta in misura intera anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale.
Il bonus deve essere pagato dal datore di lavoro anche se la retribuzione viene azzerata per effetto di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto – CIGO, CIGS, FIS, Fondi di solidarietà, CISOA – o congedi).
Il riconoscimento dell’indennità avviene in automatico, in misura fissa, una sola volta per singola persona fisica, previa acquisizione da parte del datore di lavoro di una dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari il possesso dei requisiti di legge. I dipendenti titolari di più rapporti di lavoro dovranno presentare la suddetta dichiarazione al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’INPS comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione effettuata, per la restituzione all’INPS e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni che verranno fornite con successivo messaggio. L’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato la predetta indennità, per il medesimo lavoratore e che, conseguentemente, saranno tenuti alla restituzione.
Il bonus dovrà essere corrisposto dal datore di lavoro anche ai lavoratori stagionali, a tempo determinato, intermittenti ed iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, laddove in forza nel mese di luglio 2022, senza verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dal DL 50/2022 riferiti al 2021 (35.000 euro di reddito, 50 giornate di prestazione lavorativa ovvero 50 contributi giornalieri per lo spettacolo), che varranno soltanto nel caso residuale, a domanda, in cui il pagamento non sia stato effettuato dal datore di lavoro e venga effettuato direttamente dall’INPS.