L’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna ha sottoscritto unitamente alle parti sociali e conformemente alla legge regionale n. 17/2005 (art. 22) la Convenzione Quadro per l’inserimento lavorativo dei disabili.
La Convenzione Quadro definisce i contenuti della convenzione trilaterale con la quale le imprese, in obbligo di assunzione (L. n. 68/1999), affidano commesse alle cooperative sociali (di tipo B o misto) e loro consorzi.
Con la sottoscrizione della Convenzione trilaterale, l’impresa committente adempie alla copertura fino al 30% della quota di riserva anche con obbligo di assunzione di una sola persona disabile.
L’obbligo di riserva interessa i datori di lavoro che occupano almeno 15 lavoratori dipendenti e varia in relazione al numero dei lavoratori dipendenti occupati.
Destinatari | Quota di riserva | Convezione trilaterale |
Da 5 a 15 dipendenti | 1 lavoratore | Copertura totale della quota di riserva qualora non sia possibile assolvere all’obbligo attraverso l’assunzione del disabile in azienda. In tal caso, l’ufficio del collocamento mirato richiederà di specificarne i motivi. |
Da 36 a 50 dipendenti | 2 lavoratori | Copertura fino al 30% dell’obbligo di riserva con arrotondamento all’unità superiore ma solo se già assolto l’obbligo di assunzione per la quota rimanente. |
Più di 50 dipendenti | 7% dei lavoratori occupati | Copertura fino al 30% dell’obbligo di riserva con arrotondamento all’unità superiore ma solo se già assolto l’obbligo di assunzione per la quota rimanente. |
L’impresa committente copre l’obbligo di assunzione di una unità se il valore della commessa o del servizio affidato alla cooperativa/consorzio corrisponde al costo di un’assunzione part-time superiore alla metà dell’orario di lavoro previsto dal CCNL, maggiorato di almeno il 20%.
Le convenzioni trilaterali stipulate hanno una durata minima di 12 mesi, conseguentemente la commessa cui si riferisce la convenzione trilaterale deve avere una durata non inferiore a 12 mesi.
Convenzioni di inserimento lavorativo in cooperative sociali