Pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 2022, la Legge 19 maggio 2022, n. 52, di conversione del D.L. 24/2022 (cd. Decreto Riaperture), riguardante le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria».
Si segnalano le principali novità in materia di lavoro:
Proroga dei termini connessi allo smart working
- Prorogato al 31 agosto 2022 lo smart working semplificato per tutti i lavoratori del settore privato.
- Prorogato al 30 giugno 2022 lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile dei cd lavoratori fragili, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi della L. n. 104 del 1992 e della certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, quando ciò sia compatibile con le caratteristiche della prestazione medesima.
- Fino al 30 giugno 2022, esclusivamente per i lavoratori fragili in possesso di una delle patologie e/o condizioni individuate dal decreto interministeriale del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, viene riconosciuta l’equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio.
I periodi di assenza dal servizio non sono computabili ai fini del periodo di comporto.
- Confermato fino al 30 giugno 2022 il diritto allo smart working, in assenza degli accordi individuali, per i genitori di figli con disabilità grave riconosciuta ai sensi della L. 104/92 o con bisogni educativi (BES), a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
- Prorogato fino al 31 luglio 2022 la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, di ricorrere al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali.
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a rischio
- Prorogata fino al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Con riferimento all’obbligo vaccinale, rimane in vigore
- L’obbligo di vaccinazione, fino al 15 giugno 2022, per insegnanti e personale scolastico, forze dell’ordine e in generale tutti i cittadini di età superiore ai 50 anni. Tuttavia l’adempimento non è più una condizione per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Resta invece la sanzione una tantum di 100 euro per chi non ottempera a tale obbligo;
- L’obbligo di vaccinazione fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale, nonché per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorativa.