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Linee guida per la visitabilità degli edifici aperti al pubblico per le persone con disabilità

Guida orientativa agli adeguamenti richiesti dal nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Bologna

Da Settembre 2021 è entrato in vigore il Regolamento Edilizio del Comune di Bologna, al quale è stato allegato il documento con le “Linee guida per la visitabilità dei luoghi aperti al pubblico”, che mirano a rendere fruibili a tutti i luoghi del commercio, della cultura e della socialità, in linea con quanto richiesto dalla normativa nazionale e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

A tutti i titolari di luoghi aperti al pubblico, sia di nuova apertura che vecchi edifici* è richiesta la realizzazione entro settembre 2023 di un adeguamento dell’accessibilità, individuato secondo appositi criteri, salvo casi di assoluta impossibilità tecnica.

Le “Linee guida” nascono dal “progetto Rampe” portato avanti da 15 associazioni bolognesi di persone con disabilità e l’amministrazione comunale.

Le “Linee guida” non sono solo orientative, in quanto il documento pone obblighi vincolanti.

Il testo prevede alcune facilitazioni per chi vuole rendere più accessibile la propria attività: ad esempio l’esenzione dalla tassa di occupazione suolo pubblico per le rampe, o la possibilità di tenere sul marciapiede rampe non più lunghe di 50 cm anche senza chiedere autorizzazioni, se lo spazio rispetta alcuni requisiti dimensionali. 

Le linee guida elencano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di attività, tra cui:

  • esercizi per la somministrazione di cibi e bevande;
  • esercizi commerciali e laboratori artigianali (anche alimentari) con vendita al dettaglio;
  • farmacie e parafarmacie;
  • ambulatori medici;
  • sedi di associazioni sportive, ricreative e culturali

In generale, l’obbligo è rivolto a tutte le attività aperte al pubblico all’interno del Comune di Bologna.

Tipologie di intervento in ordine di priorità. E’ necessario dimostrare tramite certificazione di un professionista di non poter eseguire la soluzione a) per poter scegliere la soluzione b), e così via.

  1. Adeguamento permanente di almeno un ingresso (“rampa interna”) senza coinvolgimento di spazio pubblico
  2. Adeguamento reversibile, manufatto rimovibile in caso di necessità (“rampa esterna”) con parziale coinvolgimento di spazio pubblico o privato ad uso pubblico
  3. Soluzione legata alla chiamata (“rampa mobile”), campanello per richiedere l’accesso/ rampa mobile da posizionare al momento del bisogno.

Se nessuna di queste soluzioni è possibile è previsto l’esonero dall’obbligo di adeguamento dotandosi di una relazione tecnica asseverata da un professionista

*N.B.: non rileva l’età dell’edificio o la data di apertura dell’attività: tutte le attività aperte al pubblico sono soggette al regolamento. Lo spirito della norma è proprio quello di facilitare il progressivo adeguamento anche delle vecchie costruzioni che non erano soggette al DM 236/89, nei limiti del tecnicamente possibile.

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