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Bonus carburante da 200 euro: convertito il decreto Ucraina

E’ stato convertito nella legge n. 51 del 20 maggio il decreto Ucraina che, tra l’altro, dà la possibilità ai datori di lavoro di fornire ai dipendenti un buono benzina di importo fino a 200 euro entro il 31 dicembre 2022.

Si amplia la platea dei lavoratori che possono beneficiarne; infatti in sede di conversione è stata introdotta una modifica che estende l’utilizzo dei nuovi buoni benzina anche ai lavoratori dipendenti di soggetti che non sono aziende come, ad esempio, gli studi professionali o gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale.

I buoni sono concessi su base volontaria, l’importo di 200 euro è da considerare quale costo azienda e quindi senza applicazione di tasse e contributi.

Illustriamo di seguito le altre caratteristiche del buono:

  • il beneficio riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati. Si tratta di tutte le tipologie di lavoro dipendente, compresi gli apprendisti;
  • i buoni non potranno essere assegnati, ad esempio, ai collaboratori (co.co.co., amministratori, lavoratori autonomi occasionali) ed agli altri soggetti percettori di redditi di lavoro assimilato (es. i tirocinanti);
  • la concessione dei buoni avverrà su base volontaria; il datore di lavoro decide se erogarli e sino a che importo, nei limiti dei 200 euro;
  • l’importo concesso è da considerare quale costo azienda e quindi non dovranno essere applicate tasse e contributi. Viceversa, la concessione di un valore superiore comporterà l’applicazione, per la differenza tra quanto erogato e i 200 euro, di tasse e contributi;
  • essendo una erogazione liberale, questa potrà avvenire anche solo per una parte dei lavoratori, ovvero per valori differenziati a seconda dei percettori;
  • la misura dei 200 euro è fissa per rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a termine, tempo pieno o part-time; possono essere beneficiari anche i lavoratori in smart working;
  • non è stato previsto alcun tetto al reddito da lavoro dipendente del lavoratore
  • il valore dei buoni carburanti è da considerare aggiuntivo rispetto ai benefit ordinari  pari a 258,23 euro annui;
  • è opportuno che ci sia differenziazione con questi ultimi e che vengano identificati con una voce paga ad hoc nel libro unico del lavoro;
  • potranno essere erogati esclusivamente buoni carburante e non altre tipologie di buoni (esempio, buono spesa);
  • i buoni erogati non concorreranno alla formazione del reddito, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917);
  • il costo per l’acquisto dei buoni carburante è interamente deducibile dal reddito d’impresa.

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