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Il nuovo Decreto PNRR: sintesi delle principali novità fiscali introdotte

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, 30 aprile, il D.L.36/2022 (Decreto PNRR), che è in vigore il 1° maggio.

Di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.

Sanzioni per mancata accettazione dei pagamenti elettronici

Il Decreto PNRR anticipa la decorrenza al prossimo 30 giugno 2022.

Le previgenti disposizioni prevedevano che l’applicazione della sanzione di 30 euro (aumentata del 4 per cento del valore della transazione rifiutata) in caso di mancata accettazione di pagamenti “elettronici” (di qualsiasi importo) entrasse in vigore dal 1° gennaio 2023.

Fattura elettronica anche per minimi, forfettari e soggetti in regime 398/1991

Sono state soppresse le disposizioni che prevedevano l’esclusione dall’obbligo di fatturazione elettronica:

  • per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” (minimi) di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 e nel regime forfettario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014,
  • per i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione di cui alla L. 398/1991e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.

A partire dal 1° luglio 2022 i soggetti appena richiamati che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro, saranno quindi soggetti agli obblighi di fatturazione elettronica.

Coloro che non raggiungono invece la predetta soglia dei 25.000 euro saranno tenuti alla fatturazione elettronica dal 1°gennaio 2024.

In ogni caso, per il terzo trimestre 2022 (luglio-settembre) non sono previste sanzioni a carico dei nuovi soggetti obbligati se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Potenziamento del sistema di monitoraggio sugli interventi da parte dell’Enea

È esteso a tutti gli interventi sismabonus 110% l’obbligo di trasmissione dei dati all’Enea (comunicazione prima non prevista, essendo sufficiente il deposito dell’asseverazione al Sue del Comune).

Cambiano anche le finalità della comunicazione all’Enea. Prima il fine era quello “di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi”, ora il Decreto PNRR richiama invece lo scopo di “garantire la corretta attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza…. nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi”.

Modifiche all’articolo 399 del Codice della crisi

L’entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (cosiddetto Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è differita ulteriormente al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

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