L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 1921 del 2022 per chiarire l’applicabilità dell’esonero dal versamento del contributo ex CUAF alla luce dell’entrata in vigore dell’assegno unico universale, in sostituzione degli assegni per il nucleo familiare.
L’Istituto, alla luce delle recenti indicazioni ministeriali, chiarisce che gli enti non lucrativi possono continuare a beneficiare del relativo regime di esonero.
La disciplina dell’assegno unico e universale per i figli a carico è entrata in vigore da marzo 2022 e contemporaneamente è cessato il riconoscimento degli assegni per il nucleo familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili. Al riguardo l’INPS, nel messaggio n, 1921 del 5 maggio 2022, si occupa del contributo ex CUAF.
Restano però in vigore e continuano a essere riconosciute, le prestazioni di assegno per il nucleo familiare (ANF) e di assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari senza figli composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
ll legislatore non è intervenuto sulle disposizioni afferenti agli obblighi contributivi per i datori di lavoro tenuti al versamento del contributo ex CUAF. Possono dunque continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex CUAF, i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.