Come noto, l’articolo 10 del Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24, sul superamento della fase emergenziale, ha prorogato al 30 giugno 2022 i termini delle disposizioni inerenti la sorveglianza sanitaria eccezionale (Cfr. nota inf. del S.G. n. 15 del 25 marzo 2022 prot. 0002662722) introdotta dall’articolo 83 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77.
Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 83 prevede che i datori di lavoro, pubblici e privati, debbano assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore, come immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlate a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità.
Per la nomina di un medico competente e la relativa attivazione della sorveglianza sanitaria siete invitati a contattare l’ufficio Ambiente.