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Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

È stato pubblicato sul portale del Ministero dello Sviluppo economico (MISE) il decreto direttoriale del 25 marzo 2022, con il quale si stabiliscono i termini di presentazione delle istanze e le modalità di erogazione del contributo a fondo perduto.

Le istanze potranno essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.

Il contributo a fondo perduto spetta alle imprese che svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici ATECO:

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati
47.30Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
47.43Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati
47.5*Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6*Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.71Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati
47.72Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati
47.75Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati
47.76Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati
47.77Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati
47.78Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati
47.79Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi
47.82Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature
47.89Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti
47.99Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati

Per fruire dell’agevolazione, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e devono aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019. 

Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere, altresì, in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese per una delle attività di cui ai codici ATECO indicati;

b) non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

c) non essere già in difficoltà al 31 dicembre 20192, salvo il caso delle microimprese e piccole imprese non soggette a procedure concorsuali per insolvenza3 e non destinatarie di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione; 

d) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’importo del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019 una delle seguenti percentuali, differenziate per fascia di ricavi relativi al periodo d’imposta 2019:

  • 60% per le imprese con ricavi non superiori a 400.000 euro;
  • 50% per le imprese con ricavi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
  • 40% per le imprese con ricavi superiori a un milione di euro e fino a due milioni di euro.

Il contributo è erogato sulla Sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. 

Per l’ottenimento del contributo a fondo perduto, le imprese dovranno presentare istanza al MISE esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito istituzionale dello stesso Ministero. È consentito presentare una sola istanza.

L’accesso alla procedura informatica potrà essere effettuata dal rappresentante legale dell’impresa richiedente tramite la Carta nazionale dei servizi (cd. CNS). Il rappresentante legale può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione dell’istanza.

Considerato che in caso di difformità tra le informazioni indicate nell’istanza e quelle depositate presso il Registro delle imprese la procedura informatica non potrà essere conclusa, è consigliabile verificare preventivamente l’ aggiornamento dei dati presso il Registro delle imprese, con particolare riferimento agli effettivi codici ATECO che identificano l’attività economica esercitata dall’impresa richiedente e alla registrazione della PEC nel Registro delle imprese, in assenza della quale l’istanza non potrà essere inviata. Le comunicazioni relative alla procedura di concessione del contributo verranno trasmesse dal MISE esclusivamente attraverso PEC.

All’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza presentata, l’impresa riceverà l’importo del contributo richiesto tramite accreditamento sull’IBAN relativo al conto corrente comunicato nell’istanza. 

Nel caso in cui la dotazione finanziaria dell’agevolazione (200 milioni di euro) non fosse sufficiente a soddisfare le richieste inoltrate, il contributo verrà ridotto proporzionalmente alle risorse finanziare disponibili ed al numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.

Il contributo a fondo perduto è soggetto alla disciplina in tema di trasparenza delle agevolazioni di cui agli articoli 125 e successivi della Legge del 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. 

I nostri uffici sono a disposizione per ogni chiarimento.

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