L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota del 21 marzo 2022, fa il punto sulla normativa applicabile ai tirocini formativi a seguito delle previsioni di modifica contenute nella L. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022).
Entro il 30/6/2022 la Conferenza Stato – Regioni dovrà infatti emanare nuove Linee – Guida, a cui le norme regionali dovranno attenersi, nel rispetto dei seguenti principi:
- limitare l’applicazione dei tirocini formativi ai soggetti con difficoltà di inclusione sociale;
- vincolare l’attivazione di nuovi tirocini all’assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro conferma che, in attesa della revisione prevista dalla L. 234/2021 si applicano le attuali norme regionali.
Nel ricordare che il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro precisa però che sono immediatamente applicabili le sanzioni previste dalla L. 234/2021 nelle seguenti ipotesi.
- Lo svolgimento del tirocinio con modalità fraudolente, ovvero in caso di utilizzo di un tirocinante in sostituzione di lavoro dipendente è sanzionato con l’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio. Oltre alla sanzione suddetta la L. 234/2021 prevede inoltre che con sentenza giudiziale, su domanda del tirocinante, possa essere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla sentenza.
- La mancata corresponsione al tirocinante dell’indennità di partecipazione nella misura stabilita dalle attuali norme regionali (Euro 450,00 per i tirocini in Emilia Romagna) comporta una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 6.000,00 euro.
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