Con la Circolare n. 43 del 22/3/2022 l’Inps fornisce le indicazioni operative per l’applicazione della riduzione dello 0,80% dell’aliquota I.V.S. a carico dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro anche non imprenditori (esclusi i lavoratori domestici) sulle retribuzioni da gennaio 2022 a dicembre 2022 prevista in via sperimentale dalla Legge di Bilancio 2022.
La riduzione dello 0,80% si applica sulle retribuzioni imponibili mensili del 2022 di importo non superiore ad € 2.692,00 (da non riproporzionare per i rapporti part time).
Il massimale mensile di € 2.692,00, oltre il quale non spetta alcuna riduzione, riguarda rispettivamente:
- la retribuzione lorda di ciascun mese del 2022;
- la tredicesima mensilità riconosciuta a dicembre 2022.
La riduzione contributiva non può essere applicata sulle mensilità ulteriori alla tredicesima mensilità previste dai contratti collettivi (ossia la quattordicesima mensilità).
Si evidenzia che la riduzione contributiva in commento:
- non è considerata aiuto di Stato, trattandosi di una misura generalizzata;
- non assume la matura di incentivo all’assunzione e pertanto non è soggetta al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione previsti dal D. Lgs. n. 150/2015;
- non è subordinata al possesso del D.U.R.C., trattandosi di una misura che non comporta benefici in capo al datore di lavoro.