Il 22 marzo è entrato in vigore il Decreto Legge 21 marzo 2022, n. 21 recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” che contiene importanti misure in materia di rapporto di lavoro, tra le quali si segnalano:
Proroga FIS per le imprese del turismo
Vengono riconosciute ulteriori 8 settimane di ammortizzatore sociale FIS, fruibili fino al 31 dicembre 2022, per le aziende fino a 15 dipendenti dei settori del turismo in difficoltà, (di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I al Decreto) che hanno esaurito le 13 o le 26 settimane ordinarie.
Proroga CIGO
In favore delle Imprese industriali che hanno esaurito il periodo massimo di ricorso ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per di durata nell’utilizzo delle relative prestazioni, sono previste ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre.
Esonero contributo addizionale
Le imprese dei settori siderurgia, legno, ceramica, automotive e agroindustria, penalizzate dalla crisi Ucraina, che ricorrono agli ammortizzatori sociali, sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale fino al 31 maggio 2022.
Bonus carburante
Viene prevista la possibilità per i datori di lavoro privati, limitatamente al 2022, di erogare 200,00 euro per ogni lavoratore dipendente sotto forma di buoni benzina.
La norma rafforza e favorisce l’applicazione di misure di welfare aziendale, in quanto il valore dei buoni non concorre alla formazione del reddito e si aggiunge all’esenzione IRPEF riconosciuta in via ordinaria per i beni ceduti e i servizi prestati fino a 258,23 euro annui.