Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto Ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022 con il quale ha modificato e integrato il decreto n. 94033/2016 sui criteri di accesso alla Cigs.
In particolare, il nuovo decreto ha introdotto una specifica disciplina per l’accesso all’assegno di integrazione salariale FIS per aziende fino a 15 dipendenti con causali straordinarie.
Di conseguenza, il decreto ministeriale n. 94033/2016 aggiornato disciplina i criteri di accesso sia ai trattamenti CIGS che FIS.
Il Ministero ha precisato che le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere alla CIGS per riorganizzazione “per realizzare processi di transizione” laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero azioni funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi (art. 1 c. 1 lett. g bis).
Sono stati individuati, inoltre, specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale per le casuali riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà .
Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti, per accedere al FIS con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.
Il programma deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze (art. 1 bis).
Per quanto riguarda, invece, l’accesso al FIS con causale crisi, tale causale può sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione di difficoltà può produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa (art. 2 bis).
L’assegno di integrazione salariale può essere autorizzato anche quando la situazione di crisi sia conseguente ad un evento improvviso e imprevisto, esterno alla gestione del datore di lavoro. In tal caso, il datore di lavoro nella relazione deve rappresentare l’imprevedibilità dell’evento causa della crisi, la rapidità con la quale l’evento ha prodotto effetti negativi, la completa autonomia dell’evento rispetto alle politiche di gestione del datore di lavoro. In tal caso, la fattispecie è valutata pur in assenza delle condizioni generali , sempre che siano soddisfatti i requisiti di previsione di un piano di risanamento per la continuazione dell’attività aziendale e la salvaguardia occupazionale e di un piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale.
Rispetto all’accesso al FIS a seguito della stipula di un contratto di solidarietà , il provvedimento non introduce particolari novità ma riprende i criteri già previsti (art. 4 bis).