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Obbligo Super Green Pass over 50 e ulteriori misure Covid-19: la legge di conversione del DL n. 1/2022

Pubblicata la Legge n. 18 del 4 marzo 2022 di conversione del D.L. n. 1/2022 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”.

Di seguito si indicano le novità (e le conferme) di interesse in materia di lavoro:

Obbligo Super Green Pass per lavoratori over 50

Il provvedimento in questione conferma l’obbligo dei lavoratori over 50 di possesso del c.d. Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro, fino alla data del 15 giugno 2022.

Rientro del lavoratore precedentemente sprovvisto di certificazione verde 

Il provvedimento, consente il rientro immediato nel luogo di lavoro del lavoratore – precedentemente sprovvisto del green pass – che entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione. 

Come noto infatti, è previsto, che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata del lavoratore sprovvisto di certificazione verde, il datore di lavoro può sospenderlo per la durata corrispondente a quella del contratto stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Con riferimento ai soggetti ultracinquantenni, tenuti ad esibire il cd. Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro, il suddetto termine per il rinnovo dei contratti di sostituzione viene ricondotto alla fine della vigenza dell’obbligo vaccinale, ad oggi fissata al 15 giugno 2022.

Smart Working per genitori di figli con disabilità 

La disposizione, prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, ad oggi stabilita al 31 marzo 2022, i lavoratori dipendenti privati che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge n. 104/1992, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile.  

Tale diritto è concesso solo a condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

Gazzetta Ufficiale, Legge 4 marzo 2022, n. 18

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