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Domanda per il credito d’imposta digitalizzazione agenzie di viaggi e tour operator

Il Ministero del Turismo comunica che sono state pubblicate, sul sito di Invitalia, le informazioni, il modulo di domanda e gli allegati relativi per richiedere il credito d’imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggi e tour operator.

La domanda può essere presentata dalle ore 12:00 del 4 marzo 2022 alle ore 17:00 del 4 aprile 2022 attraverso la piattaforma online di Invitalia.

Per richiedere le agevolazioni, è necessario essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE), accedere all’area riservata per compilare online la domanda e disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Al termine della procedura online verrà assegnato un numero di protocollo elettronico.

Le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione.

Possono godere del credito d’imposta le agenzie di viaggi e i tour operator aventi i seguenti codici ATECO:

  • 79.11 Attività delle agenzie di viaggio
  • 79.12 Attività dei tour operator

I richiedenti devono essere:

  • regolarmente iscritti al Registro delle imprese
  • in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC),
  • in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% dei costi sostenuti a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024,   per le spese sostenute per gli investimenti e attività di sviluppo digitale fino ad un importo massimo complessivo cumulato di euro 25.000.

Le spese ammissibili al credito d’imposta sono le seguenti:

  • acquisto, anche in leasing, ed installazione di personal computer ed altre attrezzature informatiche, modem, router e di impianti wifi;
  • affitto di servizi cloud relativi ad infrastruttura server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;
  • acquisto, anche in leasing, di dispositivi per i pagamenti elettronici e di software, licenze, sistemi e servizi per la gestione e la sicurezza degli incassi online;
  • acquisto, anche in leasing, di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile;
  •  creazione o acquisto, anche in leasing, di software e piattaforme informatiche per le funzioni di prenotazione, acquisto e vendita on line di pernottamenti, pacchetti e servizi turistici, quali gestione front, back office e API – Application Program Interface per l’interoperabilità dei sistemi e integrazione con clienti e fornitori;
  • acquisto o affitto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM –Customer Relationship Management;
  • Acquisto o affitto di licenze software e servizi necessari per il collegamento dell’hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR;
  • acquisto o affitto di licenze del software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite, amministrazione e servizi al cliente;
  • creazione o acquisto, anche in leasing, di software per la gestione di banche dati e la creazione di strumenti di analisi multidimensionale e report a supporto dei processi di pianificazione, vendita e controllo di gestione;
  • acquisto o affitto di programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative.

Gli investimenti o le attività di sviluppo digitale devono rispettare una serie di condizioni che è possibile vedere dettagliatamente sul sito del ministero del turismo mentre l’effettività del sostenimento delle spese deve essere attestata da professionisti quali revisori iscritti al registro dei revisori legali ,nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’albo dei periti commerciali, nell’albo dei consulenti del lavoro, responsabili del centro di assistenza fiscale o presidenti del collegio sindacale.

Tutti i requisiti richiesti dal decreto stesso devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a cinque anni successivi alla concessione dell’agevolazione, pena la decadenza dalla agevolazione e il suo recupero.

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