L’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce ulteriori chiarimenti relativi all’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali, prevista dal DL 146/2021.
In particolare, la nota 393 del 1 marzo 2022 precisa che:
Non rientrano nell’obbligo di comunicazione:
- le attività di volontariato per le quali si percepisce solo rimborso spese
- prestazioni di guide turistiche, di interpreti, traduttori e docenti di lingua, medici iscritti all’Ordine in quanto prestazioni intellettuali
- le prestazioni rese in regime di smart working all’estero, da lavoratori non residenti n Italia nell’ambito di progetti di integrazione per i migranti, poiché sono soggette alla disciplina del Paese dove vengono espletate
- gli sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi e attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, sia in Italia che all’estero.
Sono invece soggette all’obbligo di comunicazione:
- le società a partecipazione pubblica in quanto non costituiscono pubblica amministrazione
- le prestazioni rese dai produttori assicurativi occasionali, cioè coloro che non sono forniti di lettera di autorizzazione, rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti produttori di assicurazione (mentre sono esclusi coloro che operano in regime di impresa)