Il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno accolto le richieste avanzate da Confcommercio, Federalberghi, F.I.P.E. e Fiavet di semplificazione delle procedure per rendere accessibili le integrazioni salariali riconosciute dal Fondo di integrazione salariale (F.I.S.) nell’attuale fase di difficoltà derivante dalla stato emergenziale in atto.
L’Inps con il Messaggio 802 del 17 febbraio 2022, recepisce le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 e fornisce importanti chiarimenti applicabili alle domande di accesso all’Assegno di Integrazione Salariale riconosciuto dal F.I.S. presentate fino al 31 marzo 2022, indipendentemente dal fatto che il periodo richiesto vada oltre tale data.
Relativamente alla decorrenza del periodo richiesto e allo svolgimento della procedura di informazione e di consultazione sindacale l’Inps precisa che:
- in deroga a quanto previsto dalla norma di legge (articolo 14 del D. Lgs n. 148/2015), l’informativa alle organizzazioni sindacali può essere inviata anche successivamente all’inizio del periodo di sospensione richiesto (come è avvenuto negli anni 2020 e 2021 per la causale Covid-19) fermo restando che deve essere, comunque, allegata alla domanda di accesso al trattamento da presentare all’Inps;
- qualora non sia stata allegata alla domanda, la sede Inps territorialmente competente chiederà al datore di lavoro di trasmettere la comunicazione alle organizzazioni sindacali (nel caso in cui a seguito di richiesta il datore non provvederà a trasmetterla nei 15 giorni successivi la domanda sarà respinta).
Si evidenzia che la retroattività del periodo richiesto dovrà comunque tenere conto dei termini di invio della domanda all’Inps: 23 febbraio per i periodi con inizio compreso tra il 1° gennaio e il 7 febbraio; 15 giorni successivi alla domanda per i periodi con inizio successivo al 7 febbraio.
Per quanto riguarda la richiesta di pagamento diretto da parte dell’Inps delle integrazioni salariali, l’Inps chiarisce che i datori di lavoro non saranno più obbligati ad allegare alla domanda l’allegato che prevede l’inserimento di dati da cui risulti un indicatore complessivo della situazione di squilibrio finanziario, ma potranno trasmettere una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea.
Infine, l’Inps precisa che la valutazione da parte delle sedi Inps dei requisiti per l’accesso all’Assegno di Integrazione Salariale verrà effettuata tenendo conto della sfavorevole situazione economica in atto.
A tale proposito l’Inps chiarisce che fino al 31/3/2022 nei casi di richieste di accesso all’Assegno di integrazione salariale per causali quali mancanza di lavoro e di commesse o crisi temporanea di mercato, i datori di lavoro non dovranno allegare alla domanda la relazione tecnica dettagliata con dati relativi ad indicatori economico finanziari inerenti l’anno in corso e il biennio precedente (fatturato, risultati di esercizio e indebitamento), ma potranno allegare una relazione semplificata che, richiamando le conseguenze economiche connesse all’emergenza epidemiologica, indichi sinteticamente come il perdurare degli effetti della pandemia abbia inciso negativamente sull’attività dell’azienda e sulla situazione economico finanziaria dell’azienda, senza necessità di fornire ulteriori documentazioni probatorie.
Per ogni ulteriore informazione contattare l’Ufficio Sindacale.