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Green pass nei luoghi di lavoro: obbligo vaccinale dal 15 febbraio per i lavoratori cinquantenni

Come noto, il DL n. 1/2022, prevede che, a partire dal 15 febbraio 2022, i lavoratori che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età del settore privato e pubblico, per poter accedere ai luoghi di lavoro, devono possedere ed esibire il Green Pass cd “Rafforzato”, cioè rilasciato a seguito di vaccinazione o di guarigione.

Non sarà quindi possibile, per questa tipologia di lavoratori, l’accesso ai luoghi di lavoro con l’esibizione di un green pass rilasciato a seguito dell’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (green pass base).

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o che risultano privi dello stesso al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

A carico del lavoratore che dovesse comunque accedere ai locali aziendali sarà applicata, dagli organi di vigilanza comandati dal Prefetto, una sanzione pecuniaria amministrativa da 600 a 1.500 euro; sanzione che in caso di reiterazione della violazione sarà raddoppiata. Resta, comunque, inalterata la possibilità, da parte del datore di lavoro, di avviare un procedimento disciplinare, in considerazione del mancato rispetto delle regole legate alla gestione del rapporto di lavoro.

DL 1/2022 del 7 gennaio 2022

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