Come noto fino al 31 dicembre 2021, la quarantena dei dipendenti del settore privato era assimilata alla malattia, mentre, dal 1° gennaio 2022, per gli eventi di quarantena causa Covid-19, non è stato previsto alcun rifinanziamento e quindi i lavoratori in quarantena non percepiscono l’indennità INPS durante la quarantena.
Con riferimento alle assenze dei lavoratori in quarantena Covid-19, l’Ufficio medico legale dell’INPS di Bologna ha confermato all’Ordine dei medici di Bologna la possibilità per i medici di base di emettere i certificati di assenza per i lavoratori, anche successivamente al momento della prognosi e anche in formato cartaceo. Tali certificati però non sono tecnicamente “di malattia” perché non attestano uno stato di incapacità lavorativa, né il diritto ad una indennità INPS ma semplicemente l’impossibilità di essere presenti nel posto di lavoro per un provvedimento della autorità sanitaria.
La nota dell’INPS Bologna specifica infatti che i medici debbono trasmettere all’INPS sia il certificato che il provvedimento della ASL.
Per non rischiare errori nella gestione di un certificato di malattia per quarantena, è indispensabile quindi che il datore di lavoro oltre al certificato, riceva dal proprio dipendente il provvedimento di quarantena emesso dalla ASL. Solo in questo modo potrà decidere se far continuare a lavorare il dipendente da casa e, in caso di assenza, correttamente non erogare alcun trattamento economico né a proprio carico né a carico dell’INPS. In mancanza di provvedimento della Asl, per consentire la prosecuzione dell’attività lavorativa da remoto l’unica chance del dipendente sarà quella di richiedere al proprio medico l’interruzione formale del certificato, in ragione delle condizioni fisiche compatibili con la ripresa del lavoro.