L’Agenzia delle entrate con un comunicato stampa del 3 febbraio hanno reso nota la disponibilità del nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche che i contribuenti possono utilizzare dal 4 febbraio per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 e del Decreto Sostegni-ter.
Il nuovo modello potrà essere utilizzato anche per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Inoltre l’Agenzia delle Entrate ha previsto la proroga del termine di trasmissione dei dati relativi alle spese per bonus edilizi 2021, dal 16 marzo 2022 al 7 aprile 2022.
Si ricorda che il Decreto Sostegni-ter (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4) ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili.
Con il Provv. del 04/02/2022 è stata “ufficializzata” la proroga dal 07/02/2022 al 17/02/2022 del divieto di “cessioni successive alla prima” dei crediti di imposta derivanti dai bonus edilizi, introdotto dal Decreto Sostegni-ter.
Sarà dunque possibile procedere, entro la data del 16 febbraio 2022, ad una ulteriore cessione di tutti i crediti di imposta “disponibili” sulla base di accordi di compravendita conclusi tra le parti e resi conoscibili all’Agenzia delle Entrate con le relative procedure telematiche.
Con il medesimo Provvedimento, per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche, lo stesso termine è slittato di un mese, al 7 marzo.
Di conseguenza, a decorrere rispettivamente dal 17 febbraio 2022 e dal 7 marzo 2022 è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini normativamente previsti.
I nostri uffici sono a disposizione per ulteriori informazioni.