Pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio c.a., il Decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cd. decreto “Sostegni Ter”).
Disposizioni in materia di lavoro e formazione
Decontribuzione per assunzioni nel Turismo (art. 4, commi 2 e 3)
La disposizione, al comma 2, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo determinato e stagionali, sino ad un massimo di tre mesi, effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla conversione.
L’agevolazione è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060 euro su base annua.
Lo stanziamento per tale misura è di 60,7 milioni di euro.
Il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato all’applicazione integrale degli accordi o contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.
Trattamenti di integrazione salariale (art. 7)
La disposizione prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Trattasi di una cassa integrazione “scontata” a favore di coloro che operano nei settori maggiormente in crisi, indicati nell’allegato I del presente decreto, come gli alberghi e alloggi (codici ateco 55.10 e 55.20), le agenzie di viaggio e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90), ristorazione, anche commerciale, e bar (codici ateco 56.10.5 – ristorazione su treni e navi, 56.21.0 – Catering per eventi, banqueting, 56.29 – Mense e catering continuativo su base contrattuale, 56.30 – Bar e altri esercizi simili senza cucina, 56.10.1 – Ristorazione con somministrazione), parchi divertimento e parchi tematici (codice ateco 93.21), stabilimenti termali (codice ateco 96.04.20), musei (codici ateco 91.02 e 91.03), discoteche, sale da ballo night club e simili (codice ateco 93.29.1), sale giochi e biliardi (codice ateco 93.29.3), sale bingo e altre attività di intrattenimento e divertimento (codice ateco 93.29.9).
Ammortizzatori sociali: modifiche al D.Lgs. n. 148/2015 (art. 23)
L’art. 23 interviene sul Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n.148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, appena novellato dalla legge di bilancio 2022, apportando le seguenti modificazioni:
- all’art. 7, comma 5-bis, in tema di modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni, in caso di pagamento diretto da parte dell’INPS, viene eliminato il riferimento al pagamento del saldo da parte di INPS non essendo più vigente la disciplina dell’anticipo parziale del trattamento di integrazione salariale e viene chiarito che i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale devono essere inviati dal datore di lavoro entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il trattamento di integrazione salariale ovvero, se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione (e non dall’adozione) del provvedimento di autorizzazione;
- all’articolo 8, comma 2, in tema di decadenza dalla prestazione in caso di attività lavorativa, si chiarisce che il trattamento di integrazione salariale è compatibile con contratti a tempo determinato di durata non solo inferiore a sei mesi ma anche pari a sei mesi;
- agli artt. 14, comma 2 e 24 viene data la possibilità di esperire la consultazione sindacale, prevista sia per le integrazioni salariali ordinarie che straordinarie, anche in via telematica;
- all’articolo 16, comma 1, viene specificato che le integrazioni salariali vengono concesse direttamente dalla sede INPS centrale e non dalle sedi territorialmente competenti;
- all’art. 22-ter, in tema di accordo di transizione occupazionale, viene abrogato il comma 5 che prevedeva, per l’anno 2022, che il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22-bis, potesse essere concesso esclusivamente per la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà;
- all’art. 25 ter, comma 1, si chiarisce che la condizionalità si applica a tutti i soggetti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria;
- all’articolo 30, comma 1–bis, si chiarisce che l’importo dell’assegno di integrazione salariale deve essere di importo “almeno” pari a quello definito ai sensi dell’articolo 3, comma 5-bis;
- all’articolo 40, comma 1-bis, si chiarisce che vengono trasferiti nel Fondo di integrazione salariale i soli contributi relativi ai trattamenti di integrazione salariale già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro ai fondi territoriali intersettoriali.