Il Ministero del Lavoro con nota n. 109 del 27 gennaio chiarisce sotto forma di risposta alle domande più frequenti molti dubbi giunti dagli addetti ai lavori e specifica ad esempio che:
- Gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale non sono interessati dall’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali ma se svolgono anche in via marginale, un’attività d’impresa– sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori impiegati nell’attività imprenditoriale.
- Le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale.
- La prestazione resa dal procacciatore d’affari occasionale non rientra nell’ambito di applicazione dell’obbligo.
- I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva.
- Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo non vanno comunicate in quanto oggetto degli specifici obblighi di comunicazione individuati dall’art. 6 del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
- Associazioni Sportive Dilettantistiche e Società Sportive Dilettantistiche non sono soggette all’obbligo in quanto non si tratta di soggetti imprenditori.
- Gli studi professionali che si avvolgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale se non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione.