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Comunicazione obbligatoria lavoratori autonomi occasionali: dati da comunicare entro il 18 gennaio 2022

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le istruzioni operative per ottemperare all’obbligo, introdotto a partire dal 21 dicembre 2021 (L. n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021) di comunicazione preventiva dell’impiego di lavoratori autonomi occasionali.

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo riguarda i committenti che operano in qualità di imprenditori.

La disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c., – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

Restano, viceversa esclusi:

  • le collaborazioni coordinate e continuative ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015;
  •  i rapporti instaurati ex 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017;
  •  le professioni intellettuali;
  •  i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi.

L’obbligo è in vigore dal 21 dicembre dello scorso anno e riguarda:

  •  sia i rapporti di nuova instaurazione;
  •  che quelli già in essere e ancora perduranti alla data dell’ 11 gennaio 2022.

I termini entro cui procedere cambiano a seconda che si tratti di nuova stipula o di prosecuzione di contratto:

  • per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data dell’11 gennaio 2022, nonché́ per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre e già cessati, la comunicazione deve essere effettuata entro il 18 gennaio 2022;
  • per i rapporti avviati a partire dal 12 gennaio 2022, la comunicazione andrà̀ effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica, come già previsto per i rapporti di lavoro intermittente.

La comunicazione deve essere effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.

La email dedicata per inviare la comunicazione di avvio dell’attività autonomo occasionale per Bologna è ITL.Bologna.occasionali@ispettorato.gov.it.

Per le altre provincie occorre fare riferimento alle email indicate nella nota dell’Ispettorato.

Trattandosi di un indirizzo di posta ordinaria i committenti devono conservare e esibire una copia della comunicazione.

Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

La mail dovrà contenere:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività̀;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà̀ considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
    Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
  • l’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Annullamento della comunicazione

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non possono comunque tradursi in una omissione della comunicazione.

In caso di violazione degli obblighi è prevista una sanzione amministrativa, dai 500 ai 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Nota n.29 dell’11 gennaio 2022

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