Pubblicato il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n.1 con il quale sono state adottate “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti di formazione superiore”.
La disposizione introduce l’obbligo, per i lavoratori pubblici e privati che hanno compiuto 50 anni di età, di possedere il Green pass rafforzato (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione) per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
I lavoratori soggetti all’obbligo in oggetto, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione prevista o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei dipendenti, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine, senza conseguenze disciplinari e con diritto di conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.