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Legge di Bilancio 2022: principali disposizioni in materia di lavoro e previdenza

Nel Supplemento Ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31.12.2021 è stata pubblicata la Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.

Di seguito segnaliamo le notizie più importanti in materia di lavoro, assistenza e previdenza, riservandoci di fornire ulteriori approfondimenti in ordine a singoli e specifici argomenti.

Ammortizzatori sociali  

L’art. 1, commi 191 e seguenti, introduce importanti novità tra le quali:

  • l’estensione della platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale;
  • la riduzione del requisito dell’anzianità aziendale utile per l’accesso agli ammortizzatori sociali;
  • l’aumento dell’importo dei trattamenti di integrazione salariale;
  • l’ampliamento della tutela della Cassa integrazione guadagni straordinaria che ora è estesa a tutte le imprese con più di 15 dipendenti;
  • l’estensione dell’obbligo contributivo ai nuovi destinatari dell’integrazione straordinaria;
  • nuovi limiti di riduzione dell’orario di lavoro nell’ambito del contratto di solidarietà difensivo;
  • l’ampliamento delle tutele del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) alle aziende che occupano almeno un dipendente;
  • l’estensione dell’obbligo contributivo ai nuovi destinatari del FIS;

Contratto di espansione  

L’art. 1, comma 215 estende per gli anni 2022 e 2023 il contratto di espansione alle imprese con almeno 50 dipendenti, calcolati anche considerando le aggregazioni stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi.

Agevolazioni in materia di assunzione e sgravi contributivi a favore delle imprese

Assunzione lavoratori in cassa integrazione straordinaria con accordo di transizione occupazionale  

L’art. 1, commi 243 e seguenti, prevede un contributo mensile a favore delle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale straordinario con accordo di transizione occupazionale, di cui al comma 200 del medesimo art. 1. In particolare, è stabilito che per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore assunto, sia riconosciuto un contributo mensile pari al 50 per cento dell’ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale che sarebbe stato corrisposto al lavoratore.

Il predetto contributo non può essere erogato per un periodo superiore a 12 mesi.

Assunzione lavoratori provenienti da imprese in crisi 

L’art. 1, comma 119 riconosce un esonero contributivo pari al 100 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 6.000 euro all’anno, a favore dell’aziende che assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati, indipendentemente dall’età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura della crisi di impresa prevista dall’art. 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 2006.

Assunzione apprendisti di primo livello 

L’art. 1, comma 645 introduce uno sgravio contributivo in misura pari al 100% per i contratti di apprendistato di primo livello, limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2022, da datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti.

Apprendistato professionalizzante per lavoratori in CIGS con accordo di transizione occupazionale 

L’art. 1, comma 248 consente a decorrere dal 1° gennaio 2022 l’assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, anche di lavoratori in CIGS a seguito di accordo di transizione occupazionale di cui al comma 200 del medesimo art. 1.

Sgravi contributivi a favore dei dipendenti

Decontribuzione per le lavoratrici madri 

L’art. 1, comma 137 riconosce in via sperimentale e solo per l’anno 2022, un esonero in misura pari al 50 per cento della quota di contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Riduzione aliquota contributiva a favore dei lavoratori 

L’art. 1, comma 121 riconosce, in via eccezionale e solo per l’anno 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, un esonero contributivo sulla quota dei contributi previdenziali a carico del lavoratore pari allo 0,8 per cento, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di € 2.692,00 mensile, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta, in ogni caso ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Tale misura non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Congedo di paternità 

L’art. 1, comma 134 conferma in via definitiva, con effetto dall’anno 2021, il congedo obbligatorio di paternità di 10 giorni, a favore del lavoratore dipendente in occasione della nascita del figlio. Il congedo viene retribuito al 100 per cento della retribuzione, è totalmente a carico dell’INPS e deve essere obbligatoriamente fruito entro i primi cinque mesi dalla nascita del figlio.

Disposizioni in materia di rilascio del DURC 

L’art. 1, comma 214 dispone che, a partire dal 1° gennaio 2022, il regolare versamento dell’aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarietà bilaterale sia condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Novità in materia di pensioni

Disposizione in materia di trattamento di pensione anticipata – “quota 102” 

L’art. 1, comma 87 introduce, esclusivamente per l’anno 2022, la nuova “quota 102” (che sostituisce “quota 100”) per coloro che maturano i seguenti requisiti:

  • 64 anni di età;
  • 38 anni di anzianità contributiva.

I suddetti requisiti devono sussistere entro il 31 dicembre 2022, anche se il diritto al trattamento pensionistico può essere esercitato successivamente.

Opzione donna 

L’art. 1, comma 94 proroga anche per l’anno 2022 l’istituto per il pensionamento anticipato delle donne (c.d. “opzione donna”).

Ne deriva, dunque che possono accedere alla pensione anticipata, calcolata in questo caso interamente con il sistema contributivo, le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

Il predetto requisito di età anagrafica non viene adeguato agli incrementi alla speranza di vita.

Ape sociale  

L’art. 1, commi 91 e seguenti, proroga anche per l’anno 2022 il trattamento pensionistico denominato “Ape sociale” per chi svolge lavori gravosi e al tempo stesso allarga la platea dei destinatari, in base alle oggettive caratteristiche di faticosità delle professioni (es. operai edili e del settore della ceramica e della terracotta, aventi un’anzianità contributiva pari ad almeno 32 anni).

Uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi 

L’art. 1, comma 89 istituisce un fondo per favorire l’uscita anticipata dal lavoro degli addetti delle PMI in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni. Il fondo verrà istituito con decreto interministeriale (MISE e MEF- Lavoro) entro due mesi dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

Disposizioni in materia di assicurazione sociale per l’Impiego

Novità in materia di indennità Naspi

L’art. 1, comma 221 abolisce, ai fini dell’accesso alla NASpI e a partire dal 1° gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, mentre resta confermato il requisito delle 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.

Inoltre, è stabilito che con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° gennaio 2022, la riduzione dell’indennità Naspi, pari al 3 per cento ogni mese, decorra dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché del quarto).

Per coloro che abbiano compiuto 55 anni di età al momento della presentazione della domanda per accedere alla Naspi, la suddetta riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.

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