L’INPS ha emanato la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022, con la quale illustra le novità legislative e le modalità di applicazione per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° gennaio 2022 e precisa che per evento di disoccupazione si intende l’evento di cessazione dal lavoro che ha comportato lo stato di disoccupazione.
Nella circolare sono inoltre indicate:
- le diverse tipologie di destinatari della prestazione di disoccupazione Naspi
- le istruzioni operative sull’adempimento contributivo anche con riferimento al “ticket” di licenziamento.
La circolare conferma che, ai fini dell’accesso alla Naspi e a partire dal 1° gennaio 2022, viene abolito il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi precedenti lo stato di disoccupazione, mentre resta confermato il requisito delle 13 settimane di contributi versati nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione.
Inoltre, è stabilito che con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la riduzione dell’indennità Naspi, pari al 3 per cento ogni mese, decorra dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché del quarto).
Per coloro che abbiano compiuto 55 anni di età al momento della presentazione della domanda per accedere alla Naspi, la suddetta riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione.