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Ulteriori misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19

Adottate dal Consiglio dei Ministri con Dpcm del 21 gennaio 2022 e tre Decreti Legge del 7 gennaio 2022 n. 1, del 29 dicembre 2021 n. 229 e del 24 dicembre 2021 n. 221 e Ordinanza 8 febbraio 2022 del Ministero della Salute

In sintesi, i contenuti dei provvedimenti:

• Ordinanza 8 febbraio 2022 del Ministero della Salute

A partire dall’11 febbraio cade il divieto dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, se non in caso di assembramento o affollamento. Il ministero della Salute, infatti, con l’ordinanza 8 febbraio 2022, all’art. 1 comma 2 delibera quanto segue:

Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche norme di legge o da appositi protocolli sanitari o linee guida, nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti.

• Dpcm del 21 gennaio 2022

A partire dal 1° febbraio 2022 nella maggior parte dei negozi e degli esercizi commerciali si potrà entrare soltanto con il green pass. Lo stabilisce il nuovo Dpcm, che il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato venerdì mattina.

Dove si entra senza Green Pass

Le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono: esigenze alimentari e di prima necessità, esigenze di salute, esigenze di sicurezza, esigenze di giustizia.

Nel dettaglio sono nove le tipologie di negozi in cui si potrà entrare senza avere il Green Pass, tenendo sempre a mente che i motivi sono sempre legati a esigenze alimentari e di salute.

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimarket e altri punti vendita che abbiano alimenti di vario tipo;
  • Negozi di surgelati;
  • Negozi dedicati agli animali domestici e specializzati nella vendita di cibo per gli animali domestici;
  • Negozi specializzati che vendono carburante per autotrazione;
  • Negozi di articoli igienico-sanitari;
  • Farmacie, parafarmacie e altri punti vendita specializzati nell’acquisto di medicinali senza ricetta medica;
  • Negozi che vendono articoli medicali e ortopedici;
  • Negozi specializzati nella vendita al dettaglio di materiale per ottica;
  • Negozi che vendono combustibile per uso domestico e per il riscaldamento

Inoltre si può entrare senza Green Pass negli uffici delle Forza di Polizia e delle polizie locali per attività istituzionali indifferibili, ma anche attività di prevenzione e repressione degli illeciti, così come si potrà entrare negli uffici giudiziari per fare eventuali denunce o per richiesta di intervenire per tutelare persone minori o incapaci, ma anche per consentire il normale svolgimento delle attività di indagine (per esempio, chi è convocato può entrare senza dover mostrare il green pass).

Dove si entra con il Green Pass base

Dal 1° febbraio 2022 chi non è vaccinato o guarito dal Covid (e quindi non è in possesso del green pass rafforzato) potrà entrare nei negozi che non rientrano nell’elenco qui sopra soltanto con un Green Pass base che si ottiene con tampone antigienico (valido 48 ore) oppure molecolare (valido 72 ore).

A tal proposito, il governo ha specificato sul proprio sito, raggiungibile cliccando qui, quanto segue:

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall’allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2022 possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l’accesso ai predetti esercizi commerciali consente l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all’ingresso? No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all’ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all’ingresso della clientela nei locali.

• Decreto Legge del 7 gennaio 2022 n. 1

Dal 20 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, l’obbligo di Green Pass base è esteso a coloro che accedono ai servizi alla persona

Dal 1° febbraio 2022 il medesimo obbligo è esteso a coloro che accedono a:

  • uffici pubblici;
  • servizi postali, bancari e finanziari;
  • attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Obbligo vaccinale over 50

Dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022 scatta l’obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto 50 anni di età o li compiranno in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il termine del 15 giugno 2022.

Alla data del 1 febbraio 2022, per evitare sanzioni, bisognerà:

  • Aver iniziato il ciclo vaccinale primario
  • Aver completato il ciclo vaccinale primario
  • Aver effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni Covid-19

Il rispetto dell’obbligo vaccinale è condizione necessaria per poter accedere ai luoghi di lavoro. I lavoratori che non avranno adempiuto all’obbligo vaccinale saranno considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento.

• Decreto Legge del 30 dicembre 2021 n. 229

Dal 10 gennaio 2022 e fino al 31 marzo 2022, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) alle seguenti attività:

  • alberghi e strutture ricettive;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • sagre e fiere;
  • centri congressi;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
  • centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

• Decreto Legge del 24 dicembre 2021 n. 221

Fino al 31 marzo sarà obbligatorio possedere il “super green pass” per consumare al banco di bar e pubblici esercizi, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei, parchi tematici e divertimento, sale gioco, sale scommesse e sale bingo. 

Ecco le altre principali misure, già in vigore:

  • il periodo minimo per la somministrazione della terza dose viene ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • obbligo di dispositivi FFP2 in cinema, teatri e per eventi sportivi, nonché sui mezzi di trasporto, anche del trasporto pubblico locale;
  • divieto di consumare cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e nel corso di eventi sportivi;
  • fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto;
  • come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute dell’8 febbraio 2022, dall’11 febbraio 2022 decade l’obbligo di mascherine all’aperto su tutto il territorio nazionale, ad eccezione dei luoghi in cui si verificano assembramenti. L’11 febbraio 2022 decade inoltre l’obbligo di chiusura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, col ritorno in vigore delle linee guida contenute nel Decreto Legge n.139 del 2021.

Sul sito di Confcommercio è disponibile al seguente link l’elenco delle scadenze temporali da ricordare: https://www.confcommercio.it/-/scadenze-certificazioni-verdi

On line la tabella aggiornata al 29/01/2022 delle attività consentite senza green pass, con green pass “base” e con green pass “rafforzato”https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638

Inoltre, è possibile consultare le FAQ sull’utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

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