La legge n. 215 di conversione del DL 146 contiene nuove disposizioni, inserite in sede di conversione, che hanno l’obiettivo di contrastare il lavoro irregolare, in ambito sicurezza sul lavoro, ma introducono adempimenti per tutti i rapporti autonomi occasionali.
Le disposizioni relative alla sospensione dell’attività lavorativa sono modificate abbassando al 10% la percentuale di lavoratori irregolari occupati senza regolare comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
In sede di conversione è stata introdotta una disposizione per cui viene prevista la sospensione dell’attività anche nel caso di presenza di lavoratori (anche in tale fattispecie per almeno il 10%) inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.
Inoltre, sempre per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali, l’avvio dell’attività di tali lavoratori è soggetto ad una preventiva comunicazione (tramite sms o posta elettronica) all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente competente, da parte del committente.
In caso di violazione di tale obbligo viene comminata una sanzione amministrativa da 500 euro e 2.500 euro riferita a ciascun lavoratore autonomo per il quale è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza la possibilità della diffida di cui all’art. 13 del d.lgs. 124/2004.
Ricordiamo che il lavoro autonomo si contraddistingue per l’assenza del vincolo di subordinazione rispetto a un datore di lavoro/committente. Si tratta di un rapporto di lavoro utilizzabile in tutti i settori produttivi, svolto in modo non professionale e non abituale che, per la sua marginalità, non prevede alcun obbligo di apertura, da parte del lavoratore, della partita IVA né, quindi, di computare la relativa imposta.
In attesa delle disposizioni attuative e delle relative procedure per effettuare le comunicazioni, i committenti possono effettuare le comunicazioni relative ai singoli rapporti di lavoro autonomo ed alla loro durata inviando la pec all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.