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Le nuove norme per l’etichettatura degli imballaggi

Con la riforma di cui al D. Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 è stato modificato l’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219 TUA (Testo Unico Ambientale – D.lgs. 152/2006).

Cosa cambia per le aziende?

L’obbligatorietà dei nuovi obblighi, la cui definitiva entrata in vigore è stata posticipata al 1 Gennaio 2022, incide direttamente sull’attività di ogni azienda imponendo:

(i) la valutazione sulla possibilità di utilizzare le merci in magazzino e quelle in fase di ordinativo;

(ii) l’individuazione delle modalità di apposizione e gestione delle nuove etichettature;

(iii) la rimodulazione delle responsabilità con i fornitori.

Chi è soggetto alle nuove disposizioni?

  • I produttori, ovvero chi fabbrica, fornisce o importa il materiale per creare l’imballo.
  • Gli utilizzatori, ovvero i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli importatori di imballaggi pieni.

Che informazioni devono contenere le nuove etichette?

La normativa impone diversi obblighi informativi a seconda che la destinazione dell’imballaggio sia il consumatore finale (B2C) oppure un operatore professionale (B2B).

Nel primo caso dovrò fornire sia le informazioni sulle modalità di raccolta, riutilizzo e recupero degli imballaggi nonché specificare la composizione del materiale utilizzato.

Nel secondo caso solo la composizione del materiale.

Art. 219 comma 5 TUA: Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

Come faccio a gestire gli imballi già in magazzino o quelli dove non è possibile apporre etichettature?

La normativa ha previsto un particolare regime transitorio per le merci già in magazzino sino al 31/12/2021. Il loro legittimo utilizzo successivo all’entrata in vigore delle nuove disposizioni è però subordinato al rispetto di determinati requisiti e alla conservazione di una particolare documentazione.

Quando invece non è possibile applicare un’etichettatura agli imballi per la loro dimensione o composizione esistono altre possibilità alternative di adempiere agli obblighi normativi attraverso documentazione ulteriore e/o strumenti digitali.

Cosa rischio se non mi conformo?

Le sanzioni connesse al rispetto dei nuovi obblighi – da € 5.000,00 ad € 40.000,00 – impongono una particolare attenzione al tema.

Infatti ai sensi dell’articolo 261 comma 3 del TUA, infatti la sanzione nella misura sopra indicata è comminata “a chiunque immetta sul mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l’etichettatura”.

Qualora la violazione interessi plurimi imballaggi la sanzione non verrà applicata “cumulativamente” in relazione al singolo imballaggio con etichettatura ambientale non conforme, ma tale circostanza – si presume – potrà determinare una maggiore “gravità della violazione”.

Cosa può fare Confcommercio Ascom?

Fornirvi la necessaria consulenza per gestire la fase transitoria di adeguamento alla nuova normativa, aiutandovi nella gestione dei rapporti con i fornitori, nella valutazione degli effettivi obblighi informativi cui l’azienda è tenuta in relazione alla sua specifica attività, nell’individuazione delle eventuali soluzioni alternative all’etichettature per rispettare le nuove norme.

Per ulteriori approfondimenti siete inviatati a contattare l’ufficio Ambiente.

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