Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 30 novembre 2021, due decreti ministeriali in materia di collocamento obbligatorio con i quali vengono adeguati, rispettivamente, gli importi del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della Legge n. 68/1999 e gli importi delle sanzioni amministrative per ritardato invio del prospetto informativo di cui all’articolo 15, comma 1, della medesima Legge n. 68/1999.
In particolare:
L’importo del contributo esonerativo, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà di importo pari a € 39,21 (fino al 31 dicembre 2021 pari a € 30,64), per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.
Ricordiamo che il contributo è dovuto dai datori di lavoro con più di 35 dipendenti, in presenza di speciali condizioni della loro attività, per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta.
L’esonero è definito “parziale” in quanto può riguardare al massimo il 60% della quota di assunzioni obbligatorie.
La sanzione amministrativa in caso di mancato invio del Prospetto informativo disabili alla scadenza del 31 gennaio: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sarà pari a € 702,43 euro (fino al 31 dicembre 2021 pari a € 635,11), maggiorata di € 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.