In data 27 novembre 2021 è entrato in vigore il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” con cui sono state introdotte nuove misure volte a contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2.
Tali misure riguardano, in particolare, i seguenti ambiti:
- obbligo vaccinale e terza dose;
- estensione dell’obbligo vaccinale a nuove categorie;
- istituzione del Green Pass “Rafforzato”;
- rafforzamento dei controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione.
In particolare l’articolo 1, comma 1, lettera a) introduce il nuovo articolo 3-ter – “Adempimento dell’obbligo vaccinale” – con il quale si precisa che l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre prossimo, anche la somministrazione della successiva dose di richiamo (dose booster o terza dose), da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti.
Con alcune modifiche dell’articolo 4 del citato DL 44/2021, si specifica, con riferimento all’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, che lo stesso comprende, a far data dal 15 dicembre 2021. Dal punto di vista oggettivo si chiarisce che la vaccinazione obbligatoria è gratuita e costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle professioni lavorative dei soggetti obbligati. L’adempimento dell’obbligo vaccinale, per coloro i quali si iscrivano per la prima volta agli albi degli Ordini professionali, è inoltre requisito ai fini della stessa iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
L’articolo, inoltre, elimina il riferimento temporale (ossia il termine del 31 dicembre 2021) – inizialmente previsto dall’articolo 4-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 – per la validità dell’obbligo vaccinale posto in capo ai lavoratori ulteriori rispetto al personale sanitario, anche esterni, che svolgono quindi la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità. A questi lavoratori, si applicano le disposizioni introdotte dall’articolo 2 del presente decreto per il personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico e del personale delle strutture sanitarie e sociosanitarie, in materia di estensione dell’obbligo vaccinale ed, in particolare, in merito alla verifica del rispetto dell’obbligo ed alle sanzioni applicate in caso di mancati controlli.
L’obbligo vaccinale è esteso, fra gli altri:
- al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.65/2017, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché
- al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa, ad esclusione dei contratti esterni, nelle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio; strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno).
Qualora a seguito delle verifiche, che saranno effettuate ai sensi delle disposizioni vigenti, emerga che la vaccinazione non è stata effettuata né sia stata ancora richiesta, i soggetti responsabili del controllo dovranno invitare gli interessati a produrre, entro il termine di 5 giorni, la documentazione comprovante, alternativamente:
- l’avvenuta vaccinazione
- l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale
- il differimento o l’esenzione della vaccinazione
- la presentazione della richiesta di vaccinazione, da eseguirsi entro al massimo 20 giorni dall’invito.
Qualora non venga prodotta la documentazione sopra richiamata, i soggetti responsabili comunicano per iscritto agli interessati l’inosservanza dell’obbligo di vaccinazione. L’accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque determinati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’adempimento dell’obbligo come sopra descritto e comunque non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.
Quanto alla durata delle certificazioni, per la certificazione per avvenuta vaccinazione la validità viene ridotta da dodici a nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Nel caso di somministrazione della dose di richiamo (dose booster o terza dose) successiva al ciclo vaccinale primario, la relativa certificazione verde Covid-19 avrà anch’essa una validità di nove mesi a far data, però, dalla somministrazione della stessa.