La Legge n. 162 del 5 novembre 2021, apporta modifiche in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo.
Tra le novità più importanti per i datori di lavoro, si segnalano:
- l’estensione dell’obbligo di redazione del rapporto biennale ai datori di lavoro con oltre 50 dipendenti (anziché “oltre 100”, come in passato);
- l’introduzione della “certificazione della parità di genere” con sgravio contributivo per il 2022.
- previsione di un meccanismo premiale per le aziende più virtuose.
Rapporto biennale
Il rapporto biennale, prima a carico delle imprese con oltre i 100 dipendenti, dopo l’entrata in vigore della legge coinvolgerà anche i datori di lavoro con oltre i 50 dipendenti nonché, su base volontaria, quelle sotto tale soglia.
La nuova norma sancisce che il predetto rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile sarà redatto in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e andrà trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali.
Un decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero delegato per le pari opportunità, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge 162/2021, definirà:
- le indicazioni per la redazione del rapporto
- informazioni e dati necessari da riportare
- le modalità di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell’azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali.
Non pare mutato il termine di invio: 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Certificazione della parità di genere
Dal 1° gennaio 2022, è istituita la certificazione della parità di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere.
Sgravi contributivi
Per l’anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione di parità di genere, è concesso un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Tale esonero è determinato:
- in misura non superiore all’1% dei contributi dovuti
- nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda,
- riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunità, da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro.
Sistema premiante
Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parità di genere, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti.