La Legge n. 165 del 19 novembre 2021, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 127/2021, ha introdotto alcune novità rilevanti, volte a facilitare i datori di lavoro nella verifica della certificazione verde, Green Pass COVID-19 dei propri lavoratori.
In particolare:
- i lavoratori possono richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero, per tutta la durata della relativa validità, dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro;
- la verifica della certificazione verde COVID-19 dei lavoratori in somministrazione compete all’utilizzatore. È onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle prescrizioni vigenti;
- per le imprese con meno di 15 dipendenti, il contratto di lavoro stipulato per la sostituzione dei lavoratori sospesi – per aver comunicato di non possedere la certificazione verde COVID-19 o esserne stati privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro – può essere rinnovato anche più volte (non più solo una volta) fino al 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso;
- la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal DL n. 52/2021; in tali ipotesi, però, la permanenza sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a concludere il turno di lavoro, come già chiarito in precedenza dal Governo in una delle FAQ pubblicate sul proprio sito istituzionale; pertanto, qualora il Green pass di un lavoratore scada durante l’orario di lavoro, questo non dovrà essere allontanato dal luogo di lavoro.
Per informazioni: ambiente@ascom.bo.it – sindacale@ascom.bo.it