Come si ricorderà, il Decreto Sostegni Bis ha introdotto una nuova forma di esonero contributivo, che non è alternativo agli ammortizzatori, rivolto ai settori del turismo, del commercio, stabilimenti termali, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo.
L’incentivo spettante, è quantificato nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico dei datori di lavoro, nel limite della contribuzione previdenziale calcolata sul doppio delle ore di cassa integrazione fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021.
L’esonero, è riparametrato e applicato su base mensile e non costituiscono oggetto di sgravio i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale misura, che ha già ottenuto l’autorizzazione dalla Commissione Europea, è fruibile entro il 31 dicembre 2021.
Le domande potranno essere inviate entro il 10 dicembre 2021.
Condizione generale per fruire dell’incentivo è il rispetto del divieto di licenziamento fino al 31 dicembre 2021, conseguentemente, i datori di lavoro che accedono alla decontribuzione in esame, fino al 31 dicembre 2021, non potranno effettuare licenziamenti collettivi ovvero individuali per giustificato motivo oggettivo, pena la revoca dell’esonero concesso con efficacia retroattiva.
L’Inps, ha fornito ulteriori chiarimenti relativi all’esonero contributivo, ampliando l’elencazione dei codici Ateco per i quali può trovare applicazione l’agevolazione in esame: il settore economico “creativo, culturale e dello spettacolo”, è stato aggiunto in sede di conversione in legge.
Pertanto, l’ambito di applicazione dell’esonero in trattazione è determinato dai codici Ateco elencati nell’Allegato n. 1 della circolare n. 140/2021, nonché dai sopra riportati codici aggiuntivi contenuti nell’ ultima circolare n. 169/2021.