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Credito di imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Rilancio1 riconosce un contributo nella forma di credito di imposta sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti.

DESTINATARI DEL PROVVEDIMENTO
Destinatari del provvedimento sono i soggetti che esercitano le attività d’impresa nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) ricomprese in 40 codici Ateco, tra cui, per quanto riguarda il nostro comparto:
− 32.12.10 fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti in metalli preziosi;
− 32.12.20 lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale;
− 32.13.01 fabbricazione di cinturini metallici per orologio (esclusi quelli realizzati in metalli preziosi);
− 32.13.01 fabbricazione di bigiotteria e articoli simili.

AMMONTARE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino registrate nel periodo della pandemia rispetto alla media dei tre anni precedenti risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata in assenza di successiva rinuncia. Al fine di rispettare il limite di spesa stanziato per la misura, pari a 245 milioni di euro (95 milioni per l’anno 2021 e 150 milioni per l’anno 2022), sarà riconosciuto un credito d’imposta massimo pari all’indennizzo richiesto moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. La percentuale, come evidenziato dal già citato provvedimento dell’Agenzia dell’11 ottobre 2021, sarà stabilita sulla base dei fondi destinati allo scopo nei due periodi d’imposta agevolabili e quindi:
• con riferimento al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020 rapportando il limite complessivo di spesa pari a 95 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti per quel periodo;
• con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, rapportando il limite complessivo di spesa pari a 150 milioni di euro, all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in quel periodo.
Quanto al calcolo delle rimanenze, come è noto il decreto rilancio del 20202 ha previsto che i controlli siano svolti sulla base dei bilanci se questi sono certificati. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono invece presentare una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione abilitata.


UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA
Il credito d’imposta è utilizzabile:
• per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso all’entrata in vigore del Dpcm 9 marzo 2020, entro il 31 dicembre 2021 per i soggetti con periodo d’imposta “solare” ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti;
• per le comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021, entro il 31 dicembre 2022 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare ed entro la fine del periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (indicata nel campo “Data fine periodo d’imposta” della comunicazione) per i soggetti diversi dai precedenti. La comunicazione non viene accettata nel caso di indicazione di un credito d’imposta superiore a quello spendibile. Il rifiuto è comunicato tramite ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Chi vanta un credito superiore a 150mila euro dovrà attendere i controlli antimafia. Superata la verifica, l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione all’utilizzo della sovvenzione.

Quanto al calcolo delle rimanenze, come è noto il decreto rilancio del 2020 ha previsto che i controlli siano svolti sulla base dei bilanci se certificati. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono invece presentare una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione abilitati.

TERMINI E PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta con le relative istruzioni sono oggetto del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 11 ottobre 2021 (provvedimento n. 262282/2021), ma non è ancora attivabile, in attesa dell’autorizzazione da parte della Commissione Ue che stando a diverse fonti non dovrebbe tardare atteso che la compensazione del credito 2020 scadrà il 31 dicembre.

Per accedere al credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare, esclusivamente con modalità telematiche, all’Agenzia delle Entrate “l’incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino” al fine di consentire l’individuazione della quota effettivamente fruibile del credito utilizzando il modello di “Comunicazione dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori”. Pertanto, i termini per l’invio della comunicazione saranno definiti con un successivo provvedimento, da emanare una volta intervenuta l’autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Solo dopo aver ricevuto le comunicazioni dell’incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia determina, con apposito provvedimento, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione, la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. In attesa del citato provvedimento, che andrà definire i termini per la presentazione, resto a disposizione per ulteriori delucidazioni

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