Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha firmato due provvedimenti in tema di diritto al lavoro dei disabili, che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull’aggiornamento delle sanzioni.
Contributo esonerativo
In particolare, l’art. 5 della L. 68/99 prevede che i datori di lavoro che, per le speciali condizioni della loro attività, non possono occupare l’intera percentuale dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente esonerati dall’obbligo dell’assunzione, alla condizione che versino al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta, nella misura (attuale) di 30,64 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato.
Il decreto ministeriale adegua a 39,21 euro l’importo del contributo esonerativo a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro, in caso del mancato invio agli uffici competenti del prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, vengano adeguate a:
- 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e
- 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo